COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 30/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. PAOLO MARIANI, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELL’ASD ESTENSE TIVOLI E DEL SIG. VALERIO PARRONI, CALCIATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 7 COMMI 1 E 2 DEL CGS, DEL SIG. LUCA PETRELLA, TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD ESTENSE TIVOLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 7 DEL CGS E A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD ESTENSE TIVOLI PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 30/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. PAOLO MARIANI, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELL’ASD ESTENSE TIVOLI E DEL SIG. VALERIO PARRONI, CALCIATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 7 COMMI 1 E 2 DEL CGS, DEL SIG. LUCA PETRELLA, TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD ESTENSE TIVOLI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 7 DEL CGS E A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD ESTENSE TIVOLI PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA. La società ASD Poli calcio in data 13 aprile 2016 ha trasmesso alla Procura Federale un esposto/denuncia, con relativi allegati, per un presunto tentativo di illecito sportivo operato nei confronti del calciatore Mirko Di Mugno della società Poli, da parte del calciatore Valerio Parroni della società Estense Tivoli, con riferimento alla gara Poli / Estense Tivoli di prima categoria che si sarebbe svolta il giorno 17 aprile 2016. Dalla complessa attività di indagine e dai verbali di audizione resi dal sig. Di Mugno Mirko (soc. Poli), dal sjg. Valerio Parroni (calciatore soc. Estense) e dal sig. Paolo Mariani (allenatore soc. Estense ) è stato accertato dall’Organo Inquirente quanto appresso indicato. I signori Paolo Mariani e Valerio Parroni, all’epoca dei fatti, rispettivamente allenatore e calciatore dell’ASD Estense Tivoli, sono stati considerati responsabili delle violazioni dell’art 7 commi 1 e 2 del CGS, per aver entrambi, in concorso tra di loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Poli/Estense del 17 aprile 2016, in modo che la stessa terminasse con la vittoria della squadra Estense Tivoli, non riuscendovi per fatti indipendenti dalla loro volontà (rifiuto opposto dalla controparte ). Nel dettaglio, la Procura ha evidenziato che il sig. Paolo Mariani, alla vigilia della gara in argomento, ha maturato la decisione di sondare, attraverso gli uffici del calciatore Valerio Parroni (il quale aveva conoscenze tra i calciatori della società Poli, per avervi militato nella precedente stagione sportiva), la disponibilità dei calciatori avversari ad accettare “un contributo economico”, quantificato in € 4.000,00, da dividersi tra gli eventuali interessati alla combine. Il calciatore Parroni si attivava in esecuzione delle indicazioni ricevute dal Mariani, contattando più volte, alla vigilia del predetto incontro, sia telefonicamente che mediante l’invio di messaggi WhatsApp, il calciatore Mirko Di Mugno della società Poli, rappresentandogli la disponibilità della propria società di offrire a lui e ai suoi compagni interessati un contributo economico in cambio della vittoria della partita. Tali offerte non venivano però accettate. Durante il riscaldamento prima della partita, il calciatore Luca Petrella, venuto a conoscenza dal calciatore Parroni (proprio compagno di squadra) del tentativo della combine, non informava tempestivamente gli uffici federali dell’evento verificatosi, come tenuto a fare dalle norme sportive. Per tutto quanto sopra riportato la Procura, vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata ai soggetti interessati, e preso atto delle dichiarazioni successivamente rese, in sede di propria audizione, ex art. 32 ter comma 4 del CGS, da parte del sig. Luca Petrella, ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il sig. Paolo Mariani, all’epoca dei fatti allenatore della società Estense Tivoli, il sig. Valerio Parroni, calciatore della stessa società, il sig. Luca Petrella, anch’egli calciatore della società Estense Tivoli, per le violazioni regolamentari a loro ascritte ed indicate in epigrafe. Deferita anche la società Estense Tivoli, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli articoli 7 commi 2 e 4 del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Paolo Mariani e Valerio Parroni e ai sensi dell’art 4 comma 2 del CGS in ordine all’addebito contestato al sig. Luca Petrella. Nei termini, veniva presenta memoria difensiva dall’ASD Estense Tivoli, la quale deduceva che l’illecito contestato non risultava provato, che la presunta combine non era andata a buon fine, e che comunque la società era estranea ai fatti. Inviavano propri scritti difensivi anche Paolo Mariani, rappresentando che il presunto tentativo di corruzione era irrealizzabile, nonché Luca Petrella, il quale deduceva di non esser mai stato reso edotto del tentativo da parte di Valerio Parroni e che comunque esso era già stato denunciato alla Procura e, pertanto, non poteva sussistere alcun obbligo in capo allo stesso. All’udienza del 15.9.2016, erano presenti la Procura Federale, in persona dell’avv. Enrico Liberati, nonché personalmente i deferiti Luca Petrella, assistito dall’avv. Vittorio Messo, Paolo Mariani, con l’avv. Luigi Maggese e il sig. Stefano De Santis, presidente della società ASD Estense Tivoli, assistita dall’avv. Gianluca Giannichedda, nonché l’avv. Eduardo Chiacchio per Valerio Parroni. La Procura Federale deduceva di aver raggiunto un patteggiamento sia con il sig. Valerio Parroni che con la società Estense Tivoli, ritenendo di poter applicare ai predetti i benefici di cui all’art. 24 del C.G.S., e pertanto proponeva di sanzionare in maniera ridotta gli stessi: - Valerio Parroni con anni uno di squalifica; - ASD Estense Tivoli con punti uno di penalizzazione. Il Tribunale federale si riservava sulla congruità, stralciando le due suddette posizioni e, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione relativamente gli altri due accusati. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Paolo Mariani con anni quattro di squalifica e ammenda di € 50,000,00; - Luca Petrella con anni uno di squalifica. La difesa del calciatore Luca Petrella si riportava integralmente alla propria memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento, mentre il difensore del sig. Paolo Mariani ribadiva quanto dedotto nei propri scritti, affermando che il deferito avesse sempre collaborato ammettendo le proprie responsabilità, chiedendo il proscioglimento o l’applicazione dell’art. 24 CGS. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emerge in maniera inequivocabile il tentativo di combine e che, pertanto, gli autori e, di conseguenza, la società per cui erano tesserati, meritano di essere sanzionati. Il tentativo di alterazione del risultato, infatti, è inequivocabilmente provato dalla documentazione versata in atti, nonché dalla stessa ammissione di colpevolezza da parte dei suoi autori e pertanto deve esserne dichiarata la responsabilità. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale ritiene congrue quelle richieste ai sensi dell’art. 24 C.G.S., mentre reputa che la misura della pena a carico di Paolo Mariani debba essere parzialmente ridotta rispetto a quanto richiesto dalla Procura. Per quanto attiene, invece, la posizione del calciatore Luca Petrella, non si ravvisa che la conoscenza del tentativo di illecito sia stata provata. Quanto riferito da Valerio Parroni non risulta corroborato da nessun altro indizio, né l’osservatore della Procura, inviato sul campo di gioco, ha riferito di colloqui tra il Petrella e calciatori della squadra avversaria che avrebbero potuto indurlo a chiedere delucidazioni al Parroni: egli, dunque, andrà prosciolto da ogni accusa. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, previa riunione di tutte le posizioni relative al deferimento in epigrafe DELIBERA Di affermare la responsabilità del calciatore Valerio Parroni per le violazioni a lui ascritte condannandolo alla sanzione di anni uno di squalifica. Di affermare la responsabilità del sig. Paolo Mariani per le violazioni a lui ascritte condannandolo alla sanzione di anni quattro. Di affermare la responsabilità oggettiva della società ASD Estense Tivoli condannandola alla penalizzazione di punti uno da scontare nella corrente Stagione Sportiva 2016-2017. Di prosciogliere il calciatore Luca Petrella dal fatto a lui ascritto. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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