COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 03/10/2016Delibera del Tribunale Federale TerritorialeDEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. -omissis -, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 A R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ SSD TERRACINA CALCIO 1925 A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 03/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. -omissis -, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 A R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ SSD TERRACINA CALCIO 1925 A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. In data 12/08/2015 la L.N.D. – Dipartimento Interregionale inviava alla Procura Federale una nota nella quale segnalava che la Società SSD Terracina Calcio 1925 a r.l. non aveva ottemperato alla decisione n. 165, emessa dalla Commissione Accordi Economici, con la quale la predetta Società era stata condannata a corrispondere la somma di euro 1367,70 al calciatore Pernasillo Pasquale. A seguito di ciò, la Procura Federale, intraprendeva le necessarie indagini preliminari, acquisendo la documentazione probatoria dalla quale emergeva che la Commissione Accordi Economici della LND, accogliendo il reclamo presentato dal calciatore Pasquale Pernasillo, aveva condannato, in data 30/06/2015, la SSD Terracina Calcio 1925 a r.l. al pagamento, a favore dello stesso, della somma di euro 1367,73. Tale decisione non veniva impugnata dalla Società, né quest’ultima provvedeva al pagamento di quanto dovuto. Pertanto il Sostituto Procuratore esercitando, ex art. 32 ter, comma 4 del C.G.S., l’azione disciplinare, deferiva al Tribunale Federale Territoriale il Sig. -omissis -, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SSD Terracina Calcio 1925 a r.l., nonché la predetta Società per le violazioni di cui all’oggetto. Alla riunione, indetta da questo Tribunale Federale Territoriale, era presente, unicamente, il rappresentante della Procura Federale, il quale riportandosi all’atto di deferimento, chiedeva il riconoscimento della responsabilità dei deferiti e per l’effetto la condanna per il Sig. -omissis - a 6 mesi di inibizione e per la SSD Terracina Calcio 1925 a r.l. alla penalizzazione di un punto in classifica, nonché al pagamento di € 750,00 di ammenda. Il Tribunale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, rileva, in via preliminare, che la SSD Terracina Calcio 1925 a r.l. ha cessato l’attività; nel merito (il Tribunale) ritiene di accogliere le richieste avanzate dalla Procura Federale, ritenendole aderenti al minimo edittale previste dall’ordinamento giuridico. Considerato, però, che la SSD Terracina Calcio 1925 a r.l. ha, come detto, cessato l’attività e che le sanzioni irrogate dagli Organi della Giustizia Sportiva debbono avere natura afflittiva, si soprassiede dall’irrogare le sanzioni alla predetta Società, in quanto inattiva. Per tutto quanto detto, questo Tribunale DELIBERA Di ritenere il Sig. -omissis -, responsabile delle violazioni a lui ascritte, comminandogli l’inibizione di 6 mesi. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it