COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°91 del 14/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ NUOVA TOR TRE TESTE CIAIOLA NICOLAS, CRIVELLARO NICOLO’, DE ANGELIS DARIO, MARCHESE MARCO E PESCI LEONARDO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, DEL CALCIATORE MARCHESE MARCO, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS COMMA 3 DEL CGS E DEL SIG. PAOLONI CARLO, ALLENATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°91 del 14/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ NUOVA TOR TRE TESTE CIAIOLA NICOLAS, CRIVELLARO NICOLO’, DE ANGELIS DARIO, MARCHESE MARCO E PESCI LEONARDO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, DEL CALCIATORE MARCHESE MARCO, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 BIS COMMA 3 DEL CGS E DEL SIG. PAOLONI CARLO, ALLENATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS. Il Segretario del Coordinatore Federale del SGS ha trasmesso alla Procura Federale un esposto a firma del sig. DE SISTI Marco, contenente una dettagliata descrizione di reiterati episodi di “bullismo” ai danni del proprio figlio GIANCARLO ( nato il 7 luglio 2003 ) da parte di alcuni compagni di squadra verificatisi durante la stagione sportiva 2014/2015 nello spogliatoio della società Nuova Tor Tre Teste, in assenza di adeguate misure di controllo e vigilanza da parte dei responsabili della predetta società sportiva. La Procura ha effettuato le opportune indagini, in base alle quali hanno assunto particolare rilievo, preliminarmente le dichiarazioni rese in due occasioni dal calciatore minorenne DE SISTI Giancarlo, assistito dal genitore DE SISTI Marco. Sono state anche evidenziate le dichiarazioni rese dai tesserati della società Nuova Tor Tre Teste, CRIVELLARO Nicolò, CITTI Valerio e FARINA Christian, i quali, nella circostanza hanno fornito ampia e dettagliata descrizione dei comportamenti dagli stessi definiti “molesti, irriverenti e prepotenti“ subiti dal DE SISTI ad opera di alcuni compagni di squadra all’ interno della zona spogliatoi. La Procura ha quindi accertato, sulla base della documentazione acquisita e delle audizioni effettuate nei confronti di sette calciatori della società Nuova Tor Tre Teste, precisamente da BRUNETTI Alessio, CIAIOLA Nicolas, CRIVELLARO Nicolò, DE ANGELIS Dario, MARCHESE Marco, PESCI Leonardo e TOMMASINI Alessio, comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dai predetti, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS. Gli stessi in più occasioni, nel corso della stagione sportiva 2014/2015 e in concorso tra di loro, hanno commesso atti di intemperanza e di “bullismo“ nei confronti del proprio compagno di squadra DE SISTI Giancarlo, taluni dei quali gravemente lesivi della sua dignità, quali la minzione sulle gambe durante la doccia e contestualmente, in alcune occasioni, l’avergli poggiato il pene su una coscia La Procura pone in evidenza che il MARCHESE Marco, nonostante regolari convocazioni e senza giustificato motivo non si presentava agli uffici federali. Anche l’allenatore PAOLONI Marco è ritenuto responsabile dalla Procura di violazioni regolamentari per avere, pur se a conoscenza della presenza nella squadra da lui allenata di “ elementi problematici “ omesso di esercitare la necessaria vigilanza prima, durante e dopo gli allenamenti in modo da prevenire i gravi episodi di cui sopra.. Lo stesso presidente DI BISCEGLIA Alessio è responsabile per la Procura di violazione delle norme di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS, in quanto a conoscenza dei fatti per le continue lamentele rivoltegli dal padre del DE SISTI, ometteva di disporre qualsiasi attività di sorveglianza per il caso in argomento. Segnala la Procura che i signori DI BISCEGLIA Alessio, in proprio e nella qualità di presidente della società Nuova Tor Tre Teste, BRUNETTI Alessio e TOMMASINI Alessio, hanno inteso durante il procedimento definire la loro posizione, avvalendosi dell’istituto previsto dall’art. 32 sexies del CGS, e che la decisione sanzionatoria, sulla quale la Procura ha espresso il proprio consenso, è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 44/AA Segreteria Federale Accordi e Revoche Ex Art. 32 sexies C.G.S.. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale per le violazioni regolamentari delle norme riportate in epigrafe i calciatori della società Tor Tre Teste CIAIOLA Nicolas, CRIVELLARO Nicolò, DE ANGELIS Dario, PESCI Leonardo e MARCHESE Marco anche per la violazione dell’art 1 bis comma 3 del CGS e l’allenatore PAOLONI Carlo per le medesime violazioni di cui sopra. Nelle memorie difensive, i legali degli inquisiti, hanno sostanzialmente posto l’accento sulla estrema tenuità degli addebiti mossi ai loro assistiti, trattandosi di episodi da inserire in una cornice di concitata vivacità tra giovanissimi atleti, chiedendo pertanto il proscioglimento dei deferiti. L’Avv.to Oliva, difensore dei calciatori Ciaiola Nicolas e Pesci Leonardo, premette la richiesta di nullità degli atti, come viziati all’origine, non essendo stati i calciatori messi a conoscenza preliminarmente del procedimento a loro carico e non potendo quindi disporre di adeguata assistenza. All’udienza, fissata per il 15 settembre 2016, ore 16:00, sono presenti per la Procura l’Avv.to Enrico Liberati e, per i deferiti gli Avv.ti Maurizio Oliva, Gianluca Giannichedda, Stela Kapllani, Marco Marchese nonché l’allenatore Paoloni Marco. Preliminarmente l’Avv.to Oliva e l’Avv.to Giannichedda, oralmente insistono sulla richiesta di nullità eccependo la regolarità del procedimento. La Procura rigetta tale richiesta in quanto nella convocazione gli intervenuti erano stati resi edotti della possibilità di farsi assistere da persona di fiducia: il Tribunale si associa sulla infondatezza della richiesta dell’Avv.to Oliva, concordando con la Procura anche in merito a quanto riferito circa il calciatore Pesci. Il Tribunale Federale ha preso atto che è intervenuta proposta per l’applicazione di una sanzione concordata, ai sensi dell’art.23 del C.G.S., da parte dell’allenatore Paoloni e del calciatore Marchese; nel dettaglio: Paoloni Carlo sanzione base mesi 6 di squalifica – sanzione finale mesi 4 di squalifica Marchese Marco sanzione base gare 3 di squalifica - sanzione finale gare 2 di squalifica. Preso atto di quanto sopra, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni in argomento. La Procura insiste nell’atto di deferimento, chiedendo di infliggere le sanzioni come appresso indicate: Ciaiola Nicolas, Crivellaro Nicolò, De Angelis Dario e Pesci Leonardo n° 5 giornate di squalifica. A questo punto prende la parola l’Avv.to Oliva il quale conferma le richieste di proscioglimento dei suoi assistiti (Ciaiola e Pesci) rifacendosi al contenuto delle memorie difensive. L’Avv.to Giannichedda, per Crivellaro, chiede il totale proscioglimento, riportandosi anch’egli alle memorie difensive. In seguito, l’Avv.to Stela Kapllani fa notare la particolare posizione del suo assistito, De Angelis, il quale a suo dire non avrebbe preso parte agli episodi contestati, chiedendo per il calciatore la totale assoluzione. Il Tribunale, dopo la lettura degli atti, come sopra descritto, trae la convinzione che il comportamento degli inquisiti non possa essere connotato come vero e proprio atto di “bullismo”, ma debba ricondursi ad una serie di comportamenti di scherno, propri di una irriflessa leggerezza dovuta alla giovanissima età dei soggetti (di cui peraltro non è apparso totalmente estraneo il De Sisti), per cui tale condotta va comunque sanzionata ma in una misura rivisitata rispetto all’entità di quanto proposto da parte della Procura. Tutto ciò premesso questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto e, per l’effetto, di infliggere ai calciatori CIAIOLA Nicolas, CRIVELLARO Nicolò, DE ANGELIS Dario e PESCI Leonardo la squalifica per una (1) gara. Di affermare la responsabilità dell’allenatore Paoloni Marco per le violazioni a lui ascritte condannandolo alla sanzione di quattro (4) mesi di squalifica. Di affermare la responsabilità del calciatore Marchese Marco per le violazioni a lui ascritte condannandolo alla sanzione di due (2) gare di squalifica. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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