COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 29/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 1/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Stefano Campanella e del signor Davide Torrice, Presidente della società SCD Ligorna 1922 per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e della e della società SCD Ligorna 1922 per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al signor Stefano Campanella, (Riferimento Procura Federale n. 14035/766 pf 15 16/MS/vdb).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 29/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 1/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Stefano Campanella e del signor Davide Torrice, Presidente della società SCD Ligorna 1922 per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e della e della società SCD Ligorna 1922 per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al signor Stefano Campanella, (Riferimento Procura Federale n. 14035/766 pf 15 16/MS/vdb). Con atto del 30 maggio 2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito al giudizio di questo Tribunale: Stefano Campanella – soggetto privo di vincolo di tesseramento e di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico, per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS per aver svolto all’interno e nell’interesse della società SCD Ligorna 1922 funzioni di allenatore nelle gare del 19/10/15 – 2/11/15 e 26/11/15 e di dirigente nella gara del 26/10/15, tutte inerenti il campionato serie D Calcio a 5. Davide Torrice – presidente della società SCD Ligorna 1922 per aver consentito al signor Campanella lo svolgimento della sopra descritta attività illecita. La società SCD Ligorna 1922 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al signor Davide Torrice (art. 4 comma 1 CGS)e per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al signor Stefano Campanella (art, 4 comma 2 CGS). Sono presenti alla odierna riunione l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale e l’avv. Anna Cerbara in rappresentanza del signor Davide Torrice e della società SCD Ligorna 1922, i quali, prima della fase dibattimentale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Davide Torrice e la Società SCD Ligorna 1922 hanno depositato domande di applicazione di sanzione ai sensi dell’art.23 CGS [pena base per il Sig. Davide Torrice, sanzione dell’inibizione temporanea per giorni 40, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a inibizione temporanea per giorni 30]; [ pena base per la Società SCD Ligorna 1922, sanzione dell’ammenda di € 150,00 (Euro centocinquanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 100,00 (euro cento)]; considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti delle parti richiedenti; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate sono congrue; per questi motivi Il Tribunale Federale Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Davide Torrice, inibizione temporanea per giorni trenta; - ammenda di € 100,00 (euro cento/00) a carico della Società SCD Ligorna 1922. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dibattimento continua per la parte accusatoria a carico di Stefano Campanella. L’avv. Marco Stefanini ha sostenuto il principio di colpevolezza del deferito per il quale ha richiesto la condanna all’inibizione temporanea per mesi tre. Il Tribunale, presa visione del fascicolo allegato all’atto di deferimento dal quale emerge il comportamento illecito del signor Stefano Campanella, gli infligge la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
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