COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 06/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 1/cf – Reclamo dell’USD Don Bosco Spezia Calcio avverso la squalifica sino al 31.12.2016 del calciatore Andrea Nicolini – Gara Aulla – Next Generation del 15.06.2016 del Torneo Aulla Next Generation. C.U. n. 7 del 2.09.2016 Delegazione Provinciale di La Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 06/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 1/cf – Reclamo dell’USD Don Bosco Spezia Calcio avverso la squalifica sino al 31.12.2016 del calciatore Andrea Nicolini – Gara Aulla – Next Generation del 15.06.2016 del Torneo Aulla Next Generation. C.U. n. 7 del 2.09.2016 Delegazione Provinciale di La Spezia. Il Comitato Organizzatore del torneo allievi riportato in epigrafe inviava gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale affinché decidesse in ordine al comportamento del calciatore Andrea Nicolini, tesserato federalmente per l’USD Don Bosco Calcio La Spezia, durante la gara del Torneo Aulla Next Generation del 15.06.2016. Con decisione apparsa sul C.U. n. 7 del 2.09.2016 della suddetta Delegazione Provinciale, il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore la squalifica a tempo fino al 31.12.2016. Il provvedimento è stato impugnato dalla società che, in primis, chiede l’annullamento della squalifica ritenendo il giudice di La Spezia territorialmente incompetente a decidere perché il torneo si è svolto ad Aulla (provincia di Massa Carrara) e, in subordine, nell’ipotesi di non accoglimento di quanto più sopra ritenuto, chiede con circostanziate motivazioni, la riduzione della squalifica. Il ricorso merita l’accoglimento nella richiesta principale. 16/28 La normativa vigente all’epoca del fatto stabilisce che la disciplina sportiva dei Torneigiovanili è affidata solo ed esclusivamente al Giudice Sportivo titolare o supplente del Comitato di Competenza. Dopo aver anche accertato che il torneo in argomento non è tra quelli autorizzati dal Comitato Regionale della Liguria, la Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo di La Spezia e dispone l’inviodegli atti, a cura della segreteria della Delegazione, al competente Comitato Provinciale di Massa Carrara. La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita
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