COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 2/cs – Ricorso ASD Ca de Rissi avverso le squalifiche dei calciatori Matteo Ferrari fino al 10.11.2016 e Simone Benvenuto fino al 20.10.2016. Gara Mariscotti – Ca de Rissi del 18 settembre 2016 Coppa Liguria. C.U. n. 13 del 22.10.2016.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 13/10/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 2/cs – Ricorso ASD Ca de Rissi avverso le squalifiche dei calciatori Matteo Ferrari fino al 10.11.2016 e Simone Benvenuto fino al 20.10.2016. Gara Mariscotti – Ca de Rissi del 18 settembre 2016 Coppa Liguria. C.U. n. 13 del 22.10.2016. Con ricorso ritualmente depositato, l’ASD Ca de Rissi ha impugnato le squalifiche dei due calciatori Matteo Ferrari e Simone Benvenuto e ne chiede una riduzione ragionevole, ritenendole ingiuste e eccessivamente penalizzanti perché inflitte nella misura “a tempo determinato” anziché “a giornate” secondo il disposto dell’art. 19 c. 4 lettere, a) b) c) e). Osserva la Corte che le doglianze della reclamante non trovano esplicita conferma nel Codice di Giustizia Sportiva perché il citato comma 4 dell’art. 19 fissa dei minimi per alcune tipologie d’infrazione mentre è il comma 1 dello stesso articolo a devolvere all’organo giudicante la scelta di decidere di applicare “una o più delle seguenti sanzioni, commisurata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi: a) … b) … c) … d) … e) … f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione” omissis”. (art. 19 comma 1 CGS). Presa visione degli atti ufficiali questa Corte rileva come le squalifiche adottate dal primo giudice sono state determinate in modo equo tenuto conto del contesto in cui le infrazioni sono state commesse (Coppa Liguria,torneo di breve durata a rapida eliminazione) e le particolari modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva per la neutralizzazione delle stesse. Per questi motivi respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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