COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 3/cs – Ricorso USD Donbosco Vallec.Intemelia avverso la squalifica del calciatore Giuseppe Gallo per cinque giornate. Gara Donbosco Vallec.Intemelia – Alassio Football Club del 25 settembre 2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 14 del 29.9.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 3/cs – Ricorso USD Donbosco Vallec.Intemelia avverso la squalifica del calciatore Giuseppe Gallo per cinque giornate. Gara Donbosco Vallec.Intemelia – Alassio Football Club del 25 settembre 2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 14 del 29.9.2016. La Corte di Giustizia Sportiva, letto il ricorso dell’USD Donbosco Vallec.Intemelia avverso la squalifica del calciatore Giuseppe Gallo per cinque giornate; atteso che nelle motivazioni del gravame la reclamante afferma che il calciatore, in occasione della doppia ammonizione di un compagno, era intervenuto nella sua qualifica di capitano, per chiedere spiegazioni all’arbitro senza peraltro alzare le mani al volto dello stesso, per cui chiede la riduzione della squalifica a misura rapportata alla gravità dei fatti; ritenuta non necessaria l’audizione in giudizio della ricorrente, non richiesta in forma esplicita ma lasciata alla valutazione dell’organo giudicante; presa visione del rapporto di gara nel quale è riferito che il Gallo aveva ripetutamente messo le mani in faccia all’arbitro; ricordato che il Codice di Giustizia Sportiva attribuisce agli atti ufficiali valore di prova assoluta che non può essere vinta o superata da interessate affermazioni di parte; ritenuta la squalifica appropriata ai fatti compiuti dal calciatore rivestente la qualifica di capitano della squadra; per questi motivi respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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