COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 8/10/2016 FOOTBALL GENOVA CALCIO – BAIA ALASSIO CALCIO

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 8/10/2016 FOOTBALL GENOVA CALCIO – BAIA ALASSIO CALCIO Il G.S., letto il reclamo presentato dalla società Baia Alassio Calcio, premesso che la gara in epigrafe non veniva giuocata in quanto, all'orario stabilito per la disputa della medesima, erano presenti presso l'impianto sportivo solo undici giocatori della società ospitata sprovvisti dell'equipaggiamento minimo per poter partecipare regolarmente alla partita; 20/16 che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, il dirigente accompagnatore della società Baia Alassio Calcio rappresentava per iscritto che uno dei furgoni deputati all'accompagnamento dei giocatori era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che, per tale ragione, non aveva potuto raggiungere tempestivamente l'impianto sportivo; che, stando a quanto riferito dal predetto dirigente, sull'anzidetto veicolo era trasportato anche l'abbigliamento da giuoco della società, di talché i giocatori presenti presso l'impianto sportivo erano privi del “necessario per svolgere la partita”; che la società Baia Alassio Calcio faceva pervenire tempestivo preannuncio di reclamo a Questo Giudice; che, successivamente, il sodalizio in parola inviava formale reclamo con il quale veniva richiesta la ripetizione della gara; che, nell'ambito della predetta domanda, la società Baia Alassio Calcio riferiva che uno dei veicoli componenti la carovana diretta al campo di giuoco, “per una svista dell'autista”, aveva percorso un tratto di strada errato; che, stando a quanto asserito dal sodalizio reclamante, proprio in quella circostanza di luogo il veicolo di cui sopra si trovava coinvolto in un incidente stradale il quale aveva determinato il temporaneo blocco del tratto autostradale impegnato per errore; che, pertanto, ad avviso della reclamante tale occorso avrebbe determinato l'impossibilità per il veicolo in parola di raggiungere tempestivamente l'impianto sportivo. Ciò premesso, si osserva quanto segue. Il reclamo presentato dalla società Baia Alassio Calcio é infondato sia in fatto sia in diritto e deve, conseguentemente, essere rigettato. Più in particolare, in fatto, devesi rilevare come il sodalizio reclamante abbia allegato al proprio atto documentazione relativa all'effettiva sussistenza di un blocco autostradale, nelle circostanze di tempo in epigrafe, sul tratto di strada asseritamente impegnato, per errore, da parte del veicolo sul quale erano dichiaratamente trasportati otto giocatori e le divise di giuoco. Diversamente, non é stato prodotto alcun elemento comprovante che quell'autoveicolo esistesse davvero ed avesse realmente percorso quell'autostrada nelle predette circostanze di tempo. In altre parole, dalla documentazione fornita dalla società Baia Alassio non risulta: l'esistenza del furgone sul quale sarebbero stati trasportati giocatori e divise; la circostanza che il predetto veicolo, in quel giorno ed in quell'orario, stesse realmente impegnando il tratto autostradale interessato dal blocco. Questo Giudice, peraltro, deve rilevare che quand'anche il sodalizio reclamante fosse riuscito a dimostrare che, in effetti, otto giocatori e le divise dell'intera squadra erano state trasportate su un furgone rimasto coinvolto nel blocco autostradale de quo, la domanda avrebbe comunque dovuto essere rigettata per la sua infondatezza in punto di diritto. Più precisamente, ai sensi dell'art. 54 N.O.I.F. “le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54 co. 2 sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”. Com'é noto, la forza maggiore consiste in un evento imprevedibile ed inevitabile che, tuttavia, va identificato in una forza alla quale non è oggettivamente possibile resistere. La forza maggiore, in altre parole, deve consistere in un impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile all’agente (cfr.: Cassazione Penale, sez. III, 17 dicembre 2014, n. 26545; conforme: Cassazione Civile, sez. III, 19 maggio 2015, n. 5877). Nel caso di specie - per esplicita ammissione del reclamante - il furgone sul quale erano asseritamente trasportati otto giocatori e le divise di tutta la squadra aveva impegnato il tratto autostradale in questione per una “svista” dell'autista il quale, peraltro, era un dirigente del sodalizio medesimo. Devesi, pertanto, ritenere che la mancata partecipazione della società Baia Alassio Calcio alla gara in epigrafe sia stata determinata, anzitutto, da una colpa per negligenza e/o imperizia di un soggetto riconducibile al sodalizio medesimo; circostanza, questa, che rende ipso facto non configurabile alcuna ipotesi di forza maggiore. E' evidente, d'altra parte, che se l'autista in questione fosse stato più accorto, lo stesso non sarebbe incorso in alcun blocco e sarebbe riuscito a raggiungere tempestivamente l'impianto sportivo, così come le altre autovetture facenti capo alla società Baia Alassio Calcio. Per tali ragioni non può ipotizzarsi, nel caso in parola, la sussistenza di una causa di forza maggiore e, conseguentemente, si devono applicare nei confronti della società Baia Alassio Calcio le sanzioni previste dall'art. 53 co. 2 N.O.I.F.. Ciò premesso e ritenuto, si rigetta il reclamo presentato dalla società Baia Alassio Calcio con incameramento della relativa tassa. Si deliberano altresì nei confronti della predetta società le seguenti sanzioni: − perdita della gara con il risultato di 0-3; − penalizzazione di un punto in classifica; − ammenda pari ad € 103,00 (prima rinuncia).
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