COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 4/cs – Ricorso ASD Levanto 2006 avverso la squalifica del calciatore Pasquale Scaramozzino per otto giornate. Gara Vecchio Levanto – Levanto 2006 del 25 settembre 2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 14 del 29.9.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 4/cs – Ricorso ASD Levanto 2006 avverso la squalifica del calciatore Pasquale Scaramozzino per otto giornate. Gara Vecchio Levanto – Levanto 2006 del 25 settembre 2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 14 del 29.9.2016. L’arbitro della gara Vecchio Levanto - Levanto 2006 riferiva di aver espulso al 45’ del secondo tempo della gara in epigrafe, il calciatore Pasquale Scaramozzino, reo d’averlo spinto con forza facendolo indietreggiare di due passi. Formalizzato il provvedimento, il calciatore, invece d’allontanarsi dal terreno di gioco, s’avvicinava al direttore di gara e portando il suo pugno chiuso a pochissimi centimetri dal naso gli rivolgeva la seguente frase “ti tiro un pugno che ti rovino”. Il Giudice Sportivo squalificava il giocatore per otto giornate effettive di gara. Contro la sanzione ha depositato istanza d’appello la società ASD Levanto 2006 che non contesta il resoconto arbitrale ma ritiene la squalifica troppo pesante in relazione ai fatti commessi; ne chiede, perciò, la riduzione indicando, nei motivi del gravame, circostanze attenuanti e sottoponendo al confronto dei giudicanti altro caso analogo sanzionato in maniera più contenuta. Il ricorso non può trovare accoglimento. La sanzione, in assenza di valide attenuanti che non possono essere quelle soggettive indicate dalla società, è quella “minima” applicata dal primo giudice e prevista dall’art. 19 comma 4 lettera d del Codice di Giustizia Sportiva per atti di violenza commessi da calciatori verso l’arbitro. In questo caso il G.S. ha tralasciato di applicare sanzione “ad hoc” per le minacce considerandola assorbita dalla prima, applicando così il principio della continuità degli illeciti. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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