COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 5/cs – Ricorso US Camporosso avverso la squalifica del calciatore Davide Giunta per cinque giornate. Gara Campomorone Sant’Olcese – Camporosso del 2.10.2016 Campionato Promozione. C.U. n. 16 del 6.10.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 5/cs – Ricorso US Camporosso avverso la squalifica del calciatore Davide Giunta per cinque giornate. Gara Campomorone Sant’Olcese – Camporosso del 2.10.2016 Campionato Promozione. C.U. n. 16 del 6.10.2016. Sulla base del referto arbitrale, il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Davide Giunta per cinque giornate per aver colpito, a gioco fermo un avversario con una gomitata al volto provocandogli epistassi e costringendolo ad uscire temporaneamente dal terreno di gioco. Contro tale sanzione ha depositato ricorso l’US Camporosso che accusa l’arbitro d’aver travisato il fatto perché il proprio tesserato, in azione di gioco, era caduto e aveva involontariamente colpito l’avversario in maniera modesta, senza provocargli epistassi. Conclude con la richiesta di annullamento della sanzione o, in sub ordine, di volerla ridurre a squalifica per due giornate. Il ricorso può trovare parziale accoglimento. Respinta la tesi difensiva incentrata sull’errata interpretazione del fatto riferito dall’arbitro in forma chiara e precisa, il giudizio è attribuito dal Codice di Giustizia Sportiva agli atti ufficiali che, assistiti da privilegio, prevalgono sulle dichiarazioni di parte. Ciò premesso, nel merito, la squalifica va ridotta da cinque a quattro giornate, in considerazione del fatto che le conseguenze del gesto violento non impedirono all’avversario colpito di rientrare sollecitamente in campo. Per questi motivi la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Davide Giunta, da cinque a quattro giornate. La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va restituita.
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