COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 10/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 2/11/2016 LOANESI S.FRANCESCO – LEGINO 1910

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 10/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 2/11/2016 LOANESI S.FRANCESCO - LEGINO 1910 Il G.S. Letto il reclamo fatto pervenire dalla società LOANESI S.FRANCESCO con riferimento alla gara in oggetto; premesso che, in data 3 novembre 2016 alle ore 18.31, è pervenuto presso Codesto Comitato il reclamo, in uno con le motivazioni, del predetto sodalizio; che, con C.U. 07 del 25 agosto 2016, è stata disposta, per quanto attiene le gare di Coppa Italia Promozione, l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva; che, nell’anzidetto C.U. 07 del 25 agosto 2016, sono state espressamente richiamate le disposizioni di cui al C.U. 356 dell’8 giugno 2016; che, nel C.U. 356 del 8 giugno 2016, è stabilito come gli eventuali reclami debbano essere proposti e pervenire, “in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara”; che il preannuncio della società LOANESI S. FRANCESCO è pervenuto oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara nonché privo di qualsivoglia motivazione; che il successivo reclamo, in uno con le motivazioni, è pervenuto solo in data 10 novembre 2016, cioè sette giorni dopo la scadenza del termine; che, peraltro, dal contenuto del reclamo non risultano né constano circostanze valutabili d’ufficio da Questo Giudice; ciò premesso e ritenuto, dichiara inammissibile il reclamo sporto dalla Società LOANESI S.FRANCESCO, omologa il risultato della gara in oggetto e dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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