COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 3/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Sedki Akkari, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Via dell’Acciaio F.C., per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e della società A.S.D. Via dell’Acciaio F.C. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al signor Sedki Akkari. (Rif.to Procura n. 12635/607 pf 15-16/AA/mg).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 3/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Sedki Akkari, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Via dell’Acciaio F.C., per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e della società A.S.D. Via dell’Acciaio F.C. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al signor Sedki Akkari. (Rif.to Procura n. 12635/607 pf 15-16/AA/mg). Con atto del 9 maggio 2016 il Procuratore Federale Delegato ha deferito al giudizio di questo Tribunale: Sedki Akkari – calciatore - all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Via dell’Acciaio F.C. per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS per aver, al termine della gara Via dell’Acciaio – San Gottardo del 18.10,2015, colpito violentemente al volto il calciatore di quest’ultima formazione Paolo Menini che, subito medicato presso pubblica struttura, riportava la frattura scomposta delle ossa del naso con prognosi di giorni trenta. Il fatto si è consumato nei locali adiacenti gli spogliatoi. La società A.S.D. Via dell’Acciaio F.C. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al calciatore Sedki Akkari (art. 4 comma 2 CGS). Sono presenti alla odierna riunione l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale e il rappresentante della società A.S.D. Via dell’Acciaio F.C.. Nel suo intervento la Procura Federale, affermata la colpevolezza del deferito come emergente dalla documentazione allegata agli atti, ha chiesto che al calciatore sia inflitta la squalifica per nove mesi e che la società sia condannata al pagamento dell’ammenda di € 600 a titolo di responsabilità oggettiva. Il rappresentante della società, ritenuto eccessivo l’importo dell’ammenda, si è rimesso alla decisione dell’organo giudicante. Il Tribunale, vista la documentazione in atti, accoglie il deferimento e delibera d’infliggere al calciatore Sedki Akkari la squalifica per nove mesi e condanna la società A.S.D. Via dell’Acciaio F.C. al pagamento dell’ammenda di € 300,00 (euro trecento) a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempienti previsti dal codice di giustizia sportiva
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it