COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 8/cs – Ricorso U.S. Don Bosco avverso la squalifica del calciatore Nicolò Garbarino fino al 20 dicembre 2016 – gara Masone – Don Bosco del 15.10.2016 Campionato Seconda Categoria. C.U n. 20 del 20.10.2016 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 17/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 8/cs – Ricorso U.S. Don Bosco avverso la squalifica del calciatore Nicolò Garbarino fino al 20 dicembre 2016 – gara Masone – Don Bosco del 15.10.2016 Campionato Seconda Categoria. C.U n. 20 del 20.10.2016 Delegazione Provinciale di Genova. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva che al termine dell’incontro era stato trattenuto e spintonato dal calciatore Nicolò Garbarino che gli aveva rivolto con rabbia frasi di protesta. Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore fino al 20 dicembre 2016. L’U.S. Don Bosco ha depositato ricorso avverso tale sanzione, ritenendola ingiusta perché eccessivamente afflittiva in relazione a quanto riportato negli atti, sostenendo che il proprio tesserato ha dichiarato d’aver affiancato l’arbitro a fine gara senza strattonarlo e spingerlo, per cui chiede che la squalifica sia ridotta ed equamente rapportata ai fatti. In giudizio il rappresentante della società ha insistito sulle affermazioni contenute sul ricorso eccependola mancanza di violenza nel comportamento del calciatore nei confronti dell’ufficiale di gara. Sentito l’arbitro per le vie brevi, questi confermava il suo resoconto precisando però che il Garbarino l’aveva “leggermente” spintonato al termine della gara, per protestare con rabbia talché la Corte non può non rilevare come nel comportamento del calciatore non siano rilevabili gesti di violenza verso il direttore di gara idonei a giustificare la misura della squalifica inflitta in prime cure. Ritiene comunque censurabile e d’una certa gravità l’atteggiamento tenuto, nell’occasione, dal Garbarino per cui equa ed appropriata appare la squalifica sino al 30 novembre 2016. Per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore Nicolò Garbarino dal 20 dicembre 2016 al 30 novembre 2016. La tassa, non versata e addebitata in conto, va restituita.
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