COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 24/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 9/cs – Ricorso GSD San Desiderio avverso l’inibizione del dirigente Marco Lucentini fino al 15.12.2017. Gara San Cipriano – San Desiderio del 23.10.2016 Campionato di Promozione. C.U. n. 24 del 27.10.2016

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 24/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 9/cs – Ricorso GSD San Desiderio avverso l’inibizione del dirigente Marco Lucentini fino al 15.12.2017. Gara San Cipriano – San Desiderio del 23.10.2016 Campionato di Promozione. C.U. n. 24 del 27.10.2016 Allontanato al 25° del s.t. per reiterate proteste, apostrofava un assistente arbitrale rivolgendogli espressione discriminatoria, frasi irriguardose e altamente ingiuriose e offensive. Uscito dal terreno di gioco continuava a rivolgere espressioni ingiuriose alla terna arbitrale fino al termine dell’incontro;per ciò il Giudice Sportivo inibiva il dirigente del GSD San Desiderio Marco Lucentini fino al 15 dicembre 2017. Con ricorso di rito la Società ha impugnato la sanzione ritenendola eccessiva perché il referto arbitrale non rispecchia il reale andamento dei fatti che si sarebbero svolti in maniera diversa. Nel proporre la propria versione la ricorrente, anche in sede d’audizione, respinge quanto addebitato al Lucentini per la frase indirizzata verso l’assistente, tanto più perché questi era completamente estraneo ai fatti;lamenta, inoltre,che anche a voler negare quanto sopra, la sanzione appare “assolutamente ingiusta e ampiamente sproporzionata alla condotta” del proprio tesserato. Conclude con la richiesta di riduzione considerevole dell’inibizione. Presa visione degli atti ufficiali la Corte ritiene d’accogliere il ricorso. La sanzione va, infatti, rideterminata sulla base del referto che, mentre non lascia dubbi sull’espressione di stampo discriminatorio rivolta dal Lucentini all’assistente arbitrale, risulta alquanto laconico in merito al suo comportamento verso la terna arbitrale dopo l’allontanamento. La durata dell’inibizione va quindi ridotta e limitata al 30 giugno 2017 così determinata per sommatoria del minimo edittale per la frase discriminatoria al residuo per quanto commesso dal dirigente verso l’arbitro (al momento dell’allontanamento) e verso la terna dall’esterno del terreno di gioco. Per questi motivi la Corte delibera di ridurre l’inibizione del dirigente Marco Lucentini dal 15 dicembre 2017 al 30 giugno 2017 e dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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