COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 24/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 10 – Ricorso ASD Campese F.B.C avverso la squalifica del calciatore Antonio Amaro fino al 2.2.2017 – Gara Varazze – Campese del 30.10.2016 Campionato Promozione. C.U. n. 26 del 3.11.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 24/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 10 - Ricorso ASD Campese F.B.C avverso la squalifica del calciatore Antonio Amaro fino al 2.2.2017 – Gara Varazze – Campese del 30.10.2016 Campionato Promozione. C.U. n. 26 del 3.11.2016. Con atto dell’8.11.2016, la società FBC Campese ha impugnato la delibera con laquale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Antonio Amaro la squalifica fino al 2.2.2017 a seguito dell’espulsione comminata al 27° del secondo tempo della gara in epigrafe, per l’episodio descritto, motivato e sanzionato nella decisione adottata dal Giudice di prime cure. La società reclamante chiede la riduzione della squalifica al minimo edittale. Attraverso gli scritti difensivi la ricorrente esclude che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore possa essere configurato quale atto violento volontario in quanto il proprio tesserato, colpito al petto dall’avversario in maniera fortuita, aveva reagito d’istinto calciandolo. La ricostruzione dei fatti effettuata dalla società appellante è totalmente smentita dal referto arbitrale che, a parte la fede probatoria privilegiata della quale è dotato, descrive in modo essenziale l’azione illecita posta in essere dal calciatore che ha giustamente determinato il provvedimento di espulsione. L’esame della condotta del calciatore, consistita nell’aver colpito un avversario con due calci al volto ed aver rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose e minacciose, fa ritenere congrua la sanzione inflitta. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Campese FBC e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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