COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 14/cs – Ricorso A.S.D. Ventimigliacalcio avverso l’inibizione del dirigente Rocco Ricevuto fino al 19.1.2017 – Gara Ventimigliacalcio – Busalla Calcio del 13.11.2016 Campionato Eccellenza. C.U. n. 30 del 17.11.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 14/cs – Ricorso A.S.D. Ventimigliacalcio avverso l’inibizione del dirigente Rocco Ricevuto fino al 19.1.2017 – Gara Ventimigliacalcio – Busalla Calcio del 13.11.2016 Campionato Eccellenza. C.U. n. 30 del 17.11.2016. Per aver spinto e contestualmente ingiuriato un assistente arbitrale, il dirigente Rocco Ricevuto veniva allontanato al 38° del secondo tempo. A fine gara si presentava nello spogliatoio degli ufficiali di gara dando dell’incapace all’arbitro. Dal che il Giudice Sportivo gli ha inflitto l’inibizione temporanea a tutto il 19.1.2017. L’A.S.D. Ventimigliacalcio ha impugnato la decisione ritenendo eccessiva la sanzione e ha chiesto la riduzione a misura più equa, proponendo una personale interpretazione all’episodio della spinta all’assistente e alle ingiurie rivolte allo stesso. Il reclamo non può trovare accoglimento. Gli episodi, ben descritti negli atti ufficiali e sostanzialmente ammessi dal sodalizio ricorrente, portano a ritenere equa la sanzione inflitta in primo grado non essendo utili a ridurla le personali affermazioni circa alcune “decisioni arbitrali ritenute discutibili”. Del resto, è ben conosciuto il valore degli atti ufficiali e il privilegio assoluto attribuito agli stessi nel Giudizio Sportivo. Per questi motivi, la Corte respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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