COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 16/cs – Ricorso A.S.D. San Gottardo 1995 avverso la squalifica del calciatore Riccardo Lodi per otto giornate. Gara San Gottardo 1995 – Unione Sampierdarenese del 13.11.2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 30 del 17.11.2016

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 16/cs – Ricorso A.S.D. San Gottardo 1995 avverso la squalifica del calciatore Riccardo Lodi per otto giornate. Gara San Gottardo 1995 – Unione Sampierdarenese del 13.11.2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 30 del 17.11.2016 Per aver attinto l’arbitro con una spinta facendolo indietreggiare e avergli, nell’occasione, afferrato il polso con una mano per osservare il cronometro, il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Riccardo Lodi per otto giornate effettive di gara. L’A.S.D. San Gottardo 1995 ha impugnato la sanzione ritenendola ingiusta e sproporzionata, per ciò ne chiede la riduzione a misura più equa e proporzionata ai fatti realmente accaduti. Il ricorso non può trovare accoglimento perché le proposte eccezioni della società non trovano riscontro negli atti ufficiali al cui contenuto il Codice di Giustizia Sportiva attribuisce valore di prova assoluta assistita da privilegio. Detto ciò il primo giudice ha correttamente applicato la sanzione minima prevista dall’art. 19 comma 4 lett. d. per la tipologia d’infrazione, non ravvisando nel comportamento del Lodi alcuna circostanza attenuante per poterla determinare in maniera più contenuta. Respinta la richiesta d’audizione del calciatore (i soggetti squalificati possono intervenire in giudizio solo su ricorso personale) va infine ricordato che al capitano della squadra è consentito richiedere chiarimenti all’arbitro nei modi e nelle forme previste dalle Regole del Gioco, non certo nella maniera posta in essere dal Lodi. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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