COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 19/cs – Ricorso ASD Ca de Rissi avverso la squalifica del calciatore Daniele Barile per cinque giornate. Gara Bolzanetese Virtus – Ca de Rissi del 19.11.2016 Campionato seconda categoria. C.U. n. 29 del 24.11.2016 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 19/cs – Ricorso ASD Ca de Rissi avverso la squalifica del calciatore Daniele Barile per cinque giornate. Gara Bolzanetese Virtus – Ca de Rissi del 19.11.2016 Campionato seconda categoria. C.U. n. 29 del 24.11.2016 Delegazione Provinciale di Genova. Espulso per aver pronunciato espressione blasfema, al 38° del secondo tempo rientrava in campo rivolgendo al direttore di gara frasi gravemente ingiuriose, appoggiando la propria fronte alla sua e costringendolo ad indietreggiare. Questo è il compendio di quanto riferito negli atti ufficiali a carico del calciatore Daniele Barile. La conseguente squalifica per cinque giornate è stata appellata con ricorso di rito dalla società Ca de Rissi che nei motivi del gravame contesta il resoconto arbitrale, presentando una propria versione dei fatti “finalizzata alla riduzione ragionevole delle giornate di squalifica. Il ricorso non può trovare accoglimento. Secondo il disposto del Codice di Giustizia Sportiva non è possibile sovrapporre al referto di gara, stilato in forma chiara e scevro di contraddizioni, una versione dei fatti di segno diametralmente opposto come esposto nell’atto d’appello. Quanto sostenuto dalla società ASD Ca de Rissi va quindi retrocesso a mera dichiarazione difensiva, di nessun valore nel giudizio sportivo, e vanno respinte, perché non consentite, le richieste di testimonianze. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Ca de Rissi e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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