COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 22/cs – Ricorso del signor Gerardo Renzi, allenatore società ASD San Gottardo 1995, avverso la propria squalifica fino al 30.4.2017 – Gara San Gottardo – Certosa del 19.11.2016 Campionato juniores regionale 2° Livello. C.U. n. 29 del 24.11.2016 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 22/cs – Ricorso del signor Gerardo Renzi, allenatore società ASD San Gottardo 1995, avverso la propria squalifica fino al 30.4.2017 – Gara San Gottardo – Certosa del 19.11.2016 Campionato juniores regionale 2° Livello. C.U. n. 29 del 24.11.2016 Delegazione Provinciale di Genova. La Corte Sportiva d’Appello: letto il ricorso depositato dal signor Gerardo Renzi, allenatore della società ASD San Gottardo 1995, nel quale sono contestati i fatti così come riferiti dall’arbitro; sentito in giudizio il ricorrente che ha ulteriormente esposto e ribadito i motivi riportati nell’istanza per i quali chiede la riduzione della propria squalifica; ricostruiti i fatti riferiti nel resoconto, rilevato che al 23° del primo tempo il Renzi, allontanato dal terreno di gioco per proteste, indugiava prima d’uscire quindi per tutta la partita continuava a inveire contro l’arbitro con espressioni oltraggiose e di dileggio rivolgendogli la seguente frase “tornatene nel deserto” considerata di stampo razzista dallo stesso direttore di gara e dal primo giudice. ritenute le proposte eccezioni non idonee a scalfire il contenuto degli atti ufficiali sulla base dei quali s’incardina il giudizio sportivo; ritenuto altresì che i fatti esaminati sono meritori d’una squalifica di più contenuta durata, non rilevando nella sopra riportata frase pronunciata dal Renzi quei connotati di razzismo severamente puniti dal nostro ordinamento, altrimenti ravvisabili qualora Il direttore di gara fosse stato di origine extra comunitaria e di provenienza magrebina; per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del signor Gerardo Renzi dal 30 aprile 2017 al 28 febbraio 2017. Nulla per la tassa reclamo.
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