COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 01 del 05/07/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.05.2016 a carico di : SALVATORE NAPOLI, allenatore della ACD BOVISIO MASCIAGO, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS e dell’Art. 5, comma 1, e dell’Art. 11 comma 1 CGS, per dichiarazioni lesive e offensive appostate su facebook subito dopo la gara AC DESIO / BOVISIO MASCIAGO del 10.4.2016 capionato allievi; ACD BOVISIO MASCIAGO, a titolo di responsabilità oggettiva , ex Art.4, comma 2, CGS in relazione al comportamento addebitato al proprio ALLENATORE.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 01 del 05/07/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.05.2016 a carico di : SALVATORE NAPOLI, allenatore della ACD BOVISIO MASCIAGO, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS e dell'Art. 5, comma 1, e dell'Art. 11 comma 1 CGS, per dichiarazioni lesive e offensive appostate su facebook subito dopo la gara AC DESIO / BOVISIO MASCIAGO del 10.4.2016 capionato allievi; ACD BOVISIO MASCIAGO, a titolo di responsabilità oggettiva , ex Art.4, comma 2, CGS in relazione al comportamento addebitato al proprio ALLENATORE. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che all’udienza fissata per il giorno 30.06.2016, il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare a NAPOLI Salvatore, 5 mesi di squalifica, ed alla ACD BOVISIO MASCIAGO, Euro 300,00 di ammenda; rilevato che il deferito ha chiesto l'assoluzione e/o il minimo delle sanzioni con sospensione delle stesse; Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il NAPOLI, allenatore dalla ACD BOVISIO MASCIAGO, ha appostato su facebook dichiarazioni offensive e lesive nei confronti dell'arbitro della gara in epigrafe. La gravità del comportamento posto in essere immediatamente dopo la gara, giustificano il minimo delle sanzioni. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, commina a NAPOLI Salvatore, 45 giorni di squalifica ed alla società ACD BOVISIO MASCIAGO, Euro 150,00 di ammenda. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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