• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 02 del 07/07/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Si CANCELLI
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.05.2016 a carico di :
CARABELLI Giancarlo, Presidente della società ASD ACADEMY FANFULLA, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 e dell’Art. 5 CGS in relazione al disposto dalla FIGC SGS con comunicato n. 1 dell’1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016, per aver fatto partecipare alla gara del campionato esordienti a 11 – POL. JUVENTINA / ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016 giocatori della classe 2004;
GRECCHI Luigi, Dirigente Accompagnatore della società ASD ACADEMY FANFULLA, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 e dell’Art. 5 CGS in relazione al disposto dalla FIGC SGS con comunicato n. 1 dell’1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016 per aver sottoscritto la distinta della gara del campionato esordienti A 11 – POL. JUVENTINA / ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016 nella quale erano stati illegittimamente impiegati giocatori della classe 2004;
ASD ACADEMY FANFULLA, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex Art.4, commi 1 e 2, CGS in relazione al comportamento addebitato al proprio Presidente ed al proprio dirigente accompagnatore.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 02 del 07/07/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Si CANCELLI
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.05.2016 a carico di :
CARABELLI Giancarlo, Presidente della società ASD ACADEMY FANFULLA, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 e dell'Art. 5 CGS in relazione al disposto dalla FIGC SGS con comunicato n. 1 dell'1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016, per aver fatto partecipare alla gara del campionato esordienti a 11 - POL. JUVENTINA / ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016 giocatori della classe 2004;
GRECCHI Luigi, Dirigente Accompagnatore della società ASD ACADEMY FANFULLA, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 e dell'Art. 5 CGS in relazione al disposto dalla FIGC SGS con comunicato n. 1 dell'1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016 per aver sottoscritto la distinta della gara del campionato esordienti A 11 - POL. JUVENTINA / ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016 nella quale erano stati illegittimamente impiegati giocatori della classe 2004;
ASD ACADEMY FANFULLA, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex Art.4, commi 1 e 2, CGS in relazione al comportamento addebitato al proprio Presidente ed al proprio dirigente accompagnatore.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, rilevato che i deferiti non sono comparsi alla riunione del 30.6.2016, nonostante regolare convocazione a mezzo telefax;
preso atto che il rappresentante procura ha chiesto di comminare a CARABELLI Giancarlo e GRECCHI Luigi, 7 giornate di inibizione, ed alla ASD ACADEMY FANFULLA Euro 200,00 di ammenda;
rilevato che i deferiti hanno chiesto nel merito di essere assolti e/o l'applicazione del minimo delle sanzioni.
Osserva
Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale risulta provata la violazione dell'Art. 1 bis comma 1 e dell'Art. 5 CGS in relazione a quanto disposto dalla FIGC SGS con comunicato n. 1 dell'1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016 da parte dei deferiti GRECCHI e CARABELLI in quanto hanno consentito che partecipassero alla gara del campionato esordienti A 11 - POL. JUVENTINA / ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016, giocatori della classe 2004.
A fronte di ciò, la società ASD ACADEMY FANFULLA è tenuta a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS.
Le richieste della Procura Federale devono ritenersi congrue alla luce della tenuità dei fatti.
Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale,
COMMINA
a CARABELLI Giancarlo e GRECCHI Luigi 20 giornate di inibizione;
alla società ASD ACADEMY FANFULLA l'ammenda di Euro 200,00.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
Si SCRIVA
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.05.2016 a carico di :
CARABELLI Giancarlo, Presidente della società ASD ACADEMY FANFULLA, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 e dell'Art. 5 CGS in relazione al disposto dalla FIGC SGS con comunicato n. 1 dell'1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016, per aver fatto partecipare alla gara del campionato esordienti a 11 - POL. JUVENTINA / ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016 giocatori della classe 2004;
GRECCHI Luigi, Dirigente Accompagnatore della società ASD ACADEMY FANFULLA, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 e dell'Art. 5 CGS in relazione al disposto dalla FIGC SGS con comunicato n. 1 dell'1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016 per aver sottoscritto la distinta della gara del campionato esordienti A 11 - POL. JUVENTINA / ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016 nella quale erano stati illegittimamente impiegati giocatori della classe 2004;
ASD ACADEMY FANFULLA, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex Art.4, commi 1 e 2, CGS in relazione al comportamento addebitato al proprio Presidente ed al proprio dirigente accompagnatore.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, rilevato che i deferiti non sono comparsi alla riunione del 30.6.2016, nonostante regolare convocazione a mezzo telefax;
preso atto che il rappresentante procura ha chiesto di comminare a CARABELLI Giancarlo e GRECCHI Luigi, 7 giorni di inibizione, ed alla ASD ACADEMY FANFULLA Euro 200,00 di ammenda;
rilevato che i deferiti hanno chiesto nel merito di essere assolti e/o l'applicazione del minimo delle sanzioni.
Osserva
Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale risulta provata la violazione dell'Art. 1 bis comma 1 e dell'Art. 5 CGS in relazione a quanto disposto dalla FIGC SGS con comunicato n. 1 dell'1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016 da parte dei deferiti GRECCHI e CARABELLI in quanto hanno consentito che partecipassero alla gara del campionato esordienti A 11 - POL. JUVENTINA / ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016, giocatori della classe 2004.
A fronte di ciò, la società ASD ACADEMY FANFULLA è tenuta a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS.
Le richieste della Procura Federale devono ritenersi congrue alla luce della tenuità dei fatti.
Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale,
COMMINA
a CARABELLI Giancarlo e GRECCHI Luigi 20 giorni di inibizione;
alla società ASD ACADEMY FANFULLA l'ammenda di Euro 200,00.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Si CANCELLI
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.05.2016 a carico di :
CARABELLI Giancarlo, Presidente della società ASD ACADEMY FANFULLA, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 e dell’Art. 5 CGS in relazione al disposto dalla FIGC SGS con comunicato n. 1 dell’1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016, per aver fatto partecipare alla gara del campionato esordienti a 11 – POL. JUVENTINA / ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016 giocatori della classe 2004;
GRECCHI Luigi, Dirigente Accompagnatore della società ASD ACADEMY FANFULLA, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 e dell’Art. 5 CGS in relazione al disposto dalla FIGC SGS con comunicato n. 1 dell’1.7.2015 stagione sportiva 2015/2016 per aver sottoscritto la distinta della gara del campionato esordienti A 11 – POL. JUVENTINA / ACADEMY FANFULLA del 20.2.2016 nella quale erano stati illegittimamente impiegati giocatori della classe 2004;
ASD ACADEMY FANFULLA, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex Art.4, commi 1 e 2, CGS in relazione al comportamento addebitato al proprio Presidente ed al proprio dirigente accompagnatore."