COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 14/07/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA Del 15-5-2016: Universal Solaro – Menaggio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 14/07/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA Del 15-5-2016: Universal Solaro – Menaggio Con propria deliberazione pubblicata sul CU n° 73 del17-5-2016 lo scrivente dato atto che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out …” e che la società reclamante a seguito del "preannuncio" non ha poi fatto pervenire nei termini perentori ivi indicati la necessaria documentazione relativa alle motivazioni: assumeva le seguenti decisioni: “ a) di comminare alla società Menaggio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società Menaggio la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella prossima stagione agonistica, nonché l'ammenda di Euro 100,00; c) di squalificare il calciatore Drago Diego della società Universal Solaro per quattro gare per i motivi su esposti; d) dichiarare inammissibile il reclamo disponendo a carico della reclamante l'addebito della tassa se non versata. Di inviare gli atti di gara alla Procura Federale al fine di identificare nel limite delle possibilità il responsabile dell'atto di violenza contro un calciatore locale verificatosi sul terreno di giuoco, riservandosi all'esito decisioni in merito. “. Con deliberazione pubblicata sul CU n° 75 del 20-5-2016 la Corte Sportiva di Appello rigettava il ricorso della società Menaggio in ordine alle suindicate decisioni. Con nota in data 5 luglio 2016 ore 18:07, inviata a mezzo mail, su mandato della società Menaggio l’avvocato incaricato della tutela di tale società invia istanza indirizzata allo scrivente ed/o in alternativa alla Corte Sportiva di Appello territoriale chiedendo: a) di visionare ed estrarre copia delle investigazioni suppletive della Procura Federale. b) la remissione in termini ….della società Menaggio…..per le opportune difese integrative. Va ricordato che il Giudice Sportivo territoriale ai sensi dell’art. 44 comma 1.1 del GS : ” adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice); Va anche ricordato che il reclamo della società Menaggio è stato dichiarato inammissibile per i motivi su indicati e come meglio precisato nell’apposita deliberazione. Per tali motivi si ritiene non ammissibile l’istanza della società Menaggio. Come richiesto dallo scrivente con nota del 17-5-2016 la Procura Federale ha provveduto agli accertamenti istruttori al fine di identificare il responsabile (non identificato dal direttore i gara) dell'atto di violenza contro un calciatore locale verificatosi sul terreno di giuoco ed in data 06-luglio-2016 con nota prot. 323/49 PF OF 13-16 CLP/EP e qui pervenute in data 12-luglio-2016, ha trasmesso le conclusioni dell’indagine dalla quale risulta che (anche su ammissione del medesimo calciatore) il calciatore Falotico Pietro della società Menaggio colpiva (non visto dal direttore di gara) con un pugno al volto un calciatore avversario che cadeva a terra urlando. Fatti propri ed assunti quali mezzi di prova gli atti trasmessi dalla Procura Federale. Dato atto che la medesima Procura Federale si riserva “… ogni provvedimento … in ordine ad eventuali profili disciplinari ulteriori rispetto a quelli del giudizio pendente dinnanzi all’Organo giudicante, solo all’esito delle decisioni del medesimo” . PQS. DELIBERA Non ammettere l’istanza della Società Menaggio Di squalificare per tre gare il calciatore Falotico Pietro della società Menaggio per atto di violenza nei confronti di un avversario (art.19 comma 4 del CGS); Di trasmettere la presente deliberazione alla Procura Federale.
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