• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 03 del 14/07/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27.05.2016 a carico di :
SCARTAPATTI Lorenzo per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 ed Art. 3 comma 1 CGS in relazione all’Art. 12, comma 5, CGS per aver rivolto ad alta voce dalla tribuna, ove assisteva all’incontro del campionato allievi provinciali Union Team / Marmirolo del 6.2.2016, offese nei confronti della classe arbitrale ed aver subito dopo afferrato l’osservatore arbitrale per il giaccone all’altezza del collo insultandolo e sferrandogli un calcio al ginocchio sinistro;
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 03 del 14/07/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27.05.2016 a carico di :
SCARTAPATTI Lorenzo per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 ed Art. 3 comma 1 CGS in relazione all'Art. 12, comma 5, CGS per aver rivolto ad alta voce dalla tribuna, ove assisteva all'incontro del campionato allievi provinciali Union Team / Marmirolo del 6.2.2016, offese nei confronti della classe arbitrale ed aver subito dopo afferrato l'osservatore arbitrale per il giaccone all'altezza del collo insultandolo e sferrandogli un calcio al ginocchio sinistro;
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che all’udienza fissata per il giorno 7.07.2016, nessuno è comparso per il deferito nonostante regolare convocazione comunicata a mezzo telefax e che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al sig. SCARTAPATTI due anni di inibizione;
Osserva
Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che lo SCARTAPATTI ha commesso i comportamenti contestati nell'atto di deferimento e sopra descritti violando così il disposto di cui Art. 1 bis comma 1 ed Art. 3 comma 1 CGS in relazione all'Art. 12, comma 5, CGS.
La gravità del comportamento giustifica la sanzione dell'inibizione da comminarsi nella misura qui si seguito indicata.
Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale,
condanna
SCARTAPATTI Lorenzo ad anni uno e mesi sei di inibizione.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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Comunicato Ufficiale N° 03 del 14/07/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27.05.2016 a carico di :
SCARTAPATTI Lorenzo per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 ed Art. 3 comma 1 CGS in relazione all’Art. 12, comma 5, CGS per aver rivolto ad alta voce dalla tribuna, ove assisteva all’incontro del campionato allievi provinciali Union Team / Marmirolo del 6.2.2016, offese nei confronti della classe arbitrale ed aver subito dopo afferrato l’osservatore arbitrale per il giaccone all’altezza del collo insultandolo e sferrandogli un calcio al ginocchio sinistro;"