COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 05 del 28/07/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 14 giugno 2016 a carico di: ZILLI Cristian, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la Società U.S.D. VIDALENGO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 05 del 28/07/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale del 14 giugno 2016 a carico di:
ZILLI Cristian, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la Società U.S.D. VIDALENGO (giammai iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C.), “per rispondere della violazione dei principi di lealtà correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., perchè, nel mese di marzo 2015, in Seriate (BG) presso il parco "Oasi", contrattando un rapporto sessuale dietro corrispettivo di denaro, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consumare atti sessuali con i minori B.M. e T.R., rispettivamente nati il 28.11.1999 ed il 17.05.1999, evento non verificatosi per il ruolo opposto dai due giovani; nonchè perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in due occasioni, l'una nel mese di aprile 2015 in Seriate (BG) presso il parco "Oasi", l'altra nel mese di giugno 2015 in Stezzano (BG) presso una privata abitazione, dietro compenso di una somma di denaro, compiva atti sessuali con il minore B.M., nato il 28.11.1999, il tutto per come emerso dalle indagini effettuate e dagli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Brescia (Procedimento penale n. 131/16 R.G.N. R.); nonchè, infine, per aver gettato discredito sulle Istituzioni Federali, in virtù della qualifica di tesserato della F.I.G.C. anche all'epoca dei fatti in cui le condotte sono state commesse, dell'elevato rilievo mediatico che i comportamenti tenuti hanno avuto e della loro incompatibilità con i principi fondamentali e le finalità dell'attività calcistica giovanile, nell'ambito della quale il tesserato operava in qualità di allenatore”.
Con provvedimento del 14 giugno 2016 il Procuratore Federale,
letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati;
vista la comunicazione di conclusione delle indagini;
“rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare:
Acquisizione articoli di giornali relativi all'indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Brescia;
Acquisizione Comunicato stampa tratto dal sito della società A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO e datato 12.02.2016;
Acquisizione Informativa Polizia Giudiziaria;
Acquisizione atti Indagine di P.G. sulla persona di ZILLI Cristian;
Acquisizione Richiesta di applicazione di misure cautelari (Procura Repubblica Brescia proc. pen. n. 131/2016 R.G.N.R.);
Acquisizione Ordinanza applicativa misura cautelare (Ufficio del G.I.P. di Brescia);
Acquisizione atti tesseramento signor Cristian ZILLI;
Acquisizione scheda censimento società A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO s.s. 2014/2015;
Acquisizione scheda censimento società A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO s.s. 2015/2016;
Acquisizione scheda censimento società U.S.D. VIDALENGO s.s. 2014/2015;
Acquisizione scheda censimento società U.S.D. VIDALENGO s.s. 2015/2016;
rilevato che, dagli atti sopra indicati, è emerso che il Sig. Zilli, nel mese di marzo 2015, in Seriate (BG) presso il parco "Oasi", tentava di consumare, a fronte di un corrispettivo economico, atti sessuali con i minori B.M. e T.R., rispettivamente nati il 28.11.1999 ed il 17.05.1999, non riuscendovi per il rifiuto opposto dai due giovani, e che in due occasioni, l'una nel mese di aprile 2015 sempre in Seriate (BG) presso il parco "Oasi", l'altra nel mese di giugno 2015 in Stezzano (BG) presso una privata abitazione, dietro compenso di una somma di denaro, compiva atti sessuali con il predetto minore B.M.;
considerato che il quadro probatorio a carico di Cristian Zilli è sorretto dall'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Brescia, dalle sommarie informazioni rese in sede penale dai minori B.M. e T.R., nonchè da tutte le altre emergenze istruttorie acquisite nel corso dell'indagine compiuta dalla Procura della Repubblica di Brescia (Procedimento penale n. 131/16 R.G.N.R.);
ritenuto che il predetto soggetto ha, altresì, gettato discredito sulle Istituzioni Federali in virtù della qualifica di tesserato della F.I.G.C. anche all'epoca dei fatti in cui le condotte sono state commesse, dell'elevato rilievo mediatico che i comportamenti tenuti hanno avuto e della loro incompatibilità con i principi fondamentali e le finalità dell'attività calcistica giovanile, nell'ambito della quale il tesserato operava in qualità di allenatore”;
deferiva avanti Questo Tribunale il sig. ZILLI Cristian per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,
rilevato che il deferito, sig. Zilli, all'udienza del 21.7.2016, faceva presente di aver patteggiato la pena, in data 6.7.2016, avanti il Tribunale di Brescia nel procedimento penale n. 131/16 R.G.N.R., di aver rassegnato le dimissioni dalla ACOS Treviglio Calcio e di non essere attualmente tesserato per il FIGC;
rilevato che il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia requisitoria, chiedeva la condanna dell'allenatore, ZILLI Cristian, alla squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’Art. 19, comma 3, del CGS;
preso atto che il deferito faceva presente di essersi pentito dei fatti tanto da avere patteggiato la pena avanti il Tribunale di Brescia, rimettendosi alla decisione del Tribunale Federale Territoriale, con l'applicazione, ove possibile, del minimo delle sanzioni;
OSSERVA
dalle risultanze probatorie agli atti del presente giudizio, ed in particolare dall'Informativa Polizia Giudiziaria, dagli atti di Indagine di P.G. sulla persona di ZILLI Cristian dal provvedimento di richiesta di applicazione di misure cautelari (Procura Repubblica Brescia proc. pen. n. 131/2016 R.G.N.R.), dall'Ordinanza applicativa misura cautelare (Ufficio del G.I.P. di Brescia) e dal patteggiamento della pena avanti il Tribunale di Brescia, è emerso che il Sig. Zilli, nel mese di marzo 2015, in Seriate (BG) presso il parco "Oasi", tentava di consumare, a fronte di un corrispettivo economico, atti sessuali con i minori B.M. e T.R., rispettivamente nati il 28.11.1999 ed il 17.05.1999, non riuscendovi per il rifiuto opposto dai due giovani, e che in due occasioni, l'una nel mese di aprile 2015 sempre in Seriate (BG) presso il parco "Oasi", l'altra nel mese di giugno 2015 in Stezzano (BG) presso una privata abitazione, dietro compenso di una somma di denaro, compiva atti sessuali con il predetto minore B.M.
Risultano pertanto provati i comportamenti addebitati al sig. ZILLI dalla Procura Federale presso la FIGC nell’atto di deferimento.
L’estrema gravità di tali comportamenti commessi peraltro da un allenatore del settore giovanile che dovrebbe essere, a maggior ragione, un esempio educativo nei confronti dei minori che gli vengono affidati per gli allenamenti, giustifica l’accoglimento integrale delle richieste formulate dalla Procura Federale nei confronti del sig. Cristian Zilli, con applicazione del disposto di cui all’Art. 19, comma 3, del CGS.
Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale
dichiara
la responsabilità del signor Cristian Zilli, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e per l’effetto
commina
al sig. Cristian Zilli anni cinque di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’Art. 19, comma 3, del CGS.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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