COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 07 del 04/08/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 30 giugno 2016 a carico di : – LUCA VAGO all’epoca dei fatti tesserato per la ASD SALUS ET VIRTUS TIRATE, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione all’art. 15 CGS e art. 30 dello STATUTO per non essersi dissociato e per aver quindi condiviso l’iniziativa dei propri genitori di procedere in sede giudiziaria penale.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 07 del 04/08/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 30 giugno 2016 a carico di :
- LUCA VAGO all'epoca dei fatti tesserato per la ASD SALUS ET VIRTUS TIRATE, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione all'art. 15 CGS e art. 30 dello STATUTO per non essersi dissociato e per aver quindi condiviso l'iniziativa dei propri genitori di procedere in sede giudiziaria penale.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che all'udienza del 28 luglio 2016 nessuno è comparso per i deferiti, nonostante regolarmente convocati con telefax ricevuto in data 5 luglio 2016;
- rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni, in relazione ai fatti ed alle violazioni contestate nell'attod i deferimento: sei mesi di squalifica (mantenendole nel minimo edittale).
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge che il deferito, nel corso dell'interrogatorio reso in data 14 dicembre 2015 ha dichiarato di essere a conoscenza e di aver condiviso la scelta di sporgere denuncia effettuata dai suoi genitori, nei confronti dell 'allenatore della Virtus Mariano, nonostante fosse stato reso edotto dal Collaboratore della Procura Federale della necessità di ottenere la preventiva autorizzazione da parte della FIGC.
Tale comportamento tenuto dal deferito nel corso dell'interrogatorio costituisce violazione dell'art. 1 bis comma 1 del CGS, in quanto il calciatore, venuto a conoscenza del fatto che era obbligatorio ottenere la preventiva autorizzazione prima di adire la giustizia penale, avrebbe dovuto dissociarsi dal comportamento tenuto dai suoi genitori.
Si osserva peraltro che qualora si volesse in qualche modo non ritenere responsabile il deferito in ordine ai fatti, la norma che sanzione la violazione della clausola compromissoria sarebbe inutiliter data nei confronti dei calciatori minori, creando così una disparità di trattamento ai fini disciplinari tra calciatori minori e calciatori maggiorenni.
Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale, accertata e dichiarata la responsabilità del deferito, Luca Vago, in ordine alla violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS
COMMINA
a LUCA VAGO giornate 3 di squalifica da scontarsi nel campionato 2016/2017 di appartenenza.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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