COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 06/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale HF CALCIO – LARIOINTELVI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 06/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale HF CALCIO - LARIOINTELVI La Società HF Calcio ha inviato nota priva di data, consegnata al direttore di gara il quale ha provveduto ad allegarla al rapporto di gara. Tale nota non riveste la forma e non rispetta le modalità previste per i reclami pertanto non viene ammessa agli atti di gara. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Lariointelvi , ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 2 Camporini Mattia, nato il 30-11-94 e nº 6 Agnelli Mattia nato il 30-11-94. Va dato atto che: il C.U. n. 1 del CRL del 5.07.2016 precisa al punto 3.2.3. lettera b) pag 32 che per le gare di Coppa Lombardia è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le norme previste per lo svolgimento dei campionati relativi alla rispettiva categoria ecc. Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2016), con C.U. nº 1 crl del 5 -7-16 Punto 3.2.1. A/4 lett b) pag. 18 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2016-17, che le Società partecipanti ai Campionati di Seconda Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessae, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 1 calciatore nato dal 01.01.1994 e - 1 calciatore nato dal 01.01.1995 Â… Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsii casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva." La gara si è quindi svolta in modo irregolare in quanto la società Lariointelvi dall'inizio della gara era priva di un calciatore nato dal 1-1-95. PQM DELIBERA Di comminare alla società Lariointelvi la sanzione della perdita della gara per 0-3.
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