COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 08/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ATLETICO CHIUDUNO – NUOVA VALCAVALLINA CALCIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 08/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ATLETICO CHIUDUNO - NUOVA VALCAVALLINA CALCIO Al termine del 1º tempo l'impianto d'illuminazione del terreno di gioco cessava di funzionare così come in tutto l'impianto sportivo. Dopo un periodo di attesa di circa 45 minuti al direttore di gara veniva comunicato da parte dei dirigenti della società ospitante che il guasto non era riparabile ed in particolare sostenevano che il guasto era esterno all'impianto e di competenza del fornitore di energia. La società ospitata faceva osservare all'arbitro che negli edifici esterni all'impianto l'illuminazione era in funzione. Per tal motivo la gara veniva definitivamente sospesa. La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. nº.19). "La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)". La società Sporting Club Bs rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione. PQS DELIBERA Di comminare alla società Sporting Club Bs, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3. Si scriva ATLETICO CHIUDUNO - NUOVA VALCAVALLINA CALCIO Prima dell’inizio della gara uno dei fari d’illuminazione del terreno di gioco cessava di funzionare il direttore di gara attendeva circa 30 minuti in attesa delle riparazioni in atto ed in tal modo poteva iniziare la gara. Al 40° del 2° tempo nuovamente si verificava la rottura del faro ed il direttore di gara accordava un tempo ragionevole al fine delle riparazione che tuttavia non ha avuto esito e di conseguenza ha ritenuto di sospendere la gara in via definitiva. La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola n° 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d’illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. n°.19). “La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell’evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell’illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. n°. 16)”. La società Atletico Chiuduno rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell’incontro non avendo prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione. PQS DELIBERA Di comminare alla società Atletico Chiuduno, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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