• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 08/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 04 luglio 2016 a carico di :
– FERNANDO FERRARO presidente della ASD Olimpia Calcio 2002, per rispondere della violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione all’art. 43, comma 5 NOIF per non aver adempiuto all’obbligo di informare immediatamente dell’accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore LUCA CARLO ALDO COLOMBINI.
– ASD OLIMPIA CALCIO 2002 per rispondere a titolo diretto ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione all’art. 43, comma 5 NOIF, per i comportamenti posti in essere dal Presidente Fernando Ferraro.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 08/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 04 luglio 2016 a carico di :
- FERNANDO FERRARO presidente della ASD Olimpia Calcio 2002, per rispondere della violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione all'art. 43, comma 5 NOIF per non aver adempiuto all'obbligo di informare immediatamente dell'accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore LUCA CARLO ALDO COLOMBINI.
- ASD OLIMPIA CALCIO 2002 per rispondere a titolo diretto ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, in relazione all'art. 43, comma 5 NOIF, per i comportamenti posti in essere dal Presidente Fernando Ferraro.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che all'udienza del 01 settembre 2016 i deferiti rappresentati dal signor Canesi Piergiovanni giusta delega in atti ed il Rappresentante della Procura hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini :
FERNANDO FERRARO 40 giorni di inibizione.
ASD OLIMPIA CALCIO 2002 ammenda di euro 170,00.
OSSERVA
il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento, visto l'art. 23 CGS
APPLICA
FERNANDO FERRARO 40 giorni di inibizione.
ASD OLIMPIA CALCIO 2002 ammenda di euro 170,00.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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Comunicato Ufficiale N° 14 del 08/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 04 luglio 2016 a carico di :
– FERNANDO FERRARO presidente della ASD Olimpia Calcio 2002, per rispondere della violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione all’art. 43, comma 5 NOIF per non aver adempiuto all’obbligo di informare immediatamente dell’accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore LUCA CARLO ALDO COLOMBINI.
– ASD OLIMPIA CALCIO 2002 per rispondere a titolo diretto ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione all’art. 43, comma 5 NOIF, per i comportamenti posti in essere dal Presidente Fernando Ferraro."