COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 08/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 8.07.2016 a carico di : MASCHERPA Claudio, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 21, comma 3, CGS per aver formato in concorso con Simone Mascherpa e Lorenzo Ferrari Trecate un verbale di assemblea dei soci della FCD VIGEVANO CALCIO 1921 attestando la presenza di tutti i soci in realtà assenti e la loro unanime votazione a favore di Simone Mascherpa quale nuovo Presidente della predetta associazione sportiva in luogo del dimissionario Claudio Mascherpa, che ha ricoperto contemporaneamente anche la carica di Presidente della ASD PRO VIGEVANO SUARDESE; MASCHERPA Simone, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 21, comma 3, CGS per aver formato in concorso con Claudio Mascherpa e Lorenzo Ferrari Trecate un verbale di assemblea dei soci della FCD VIGEVANO CALCIO 1921 attestando la presenza di tutti i soci in realtà assenti e la loro unanime votazione a favore di Simone Mascherpa quale nuovo Presidente della predetta associazione sportiva in luogo del dimissionario Claudio Mascherpa; FCD VIGEVANO CALCIO 1921 e ASD PRO VIGEVANO SUARDESE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS in relazione al comportamento tenuto dal Presidente, MASCHERPA Claudio;

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 08/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 8.07.2016 a carico di : MASCHERPA Claudio, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 21, comma 3, CGS per aver formato in concorso con Simone Mascherpa e Lorenzo Ferrari Trecate un verbale di assemblea dei soci della FCD VIGEVANO CALCIO 1921 attestando la presenza di tutti i soci in realtà assenti e la loro unanime votazione a favore di Simone Mascherpa quale nuovo Presidente della predetta associazione sportiva in luogo del dimissionario Claudio Mascherpa, che ha ricoperto contemporaneamente anche la carica di Presidente della ASD PRO VIGEVANO SUARDESE; MASCHERPA Simone, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 21, comma 3, CGS per aver formato in concorso con Claudio Mascherpa e Lorenzo Ferrari Trecate un verbale di assemblea dei soci della FCD VIGEVANO CALCIO 1921 attestando la presenza di tutti i soci in realtà assenti e la loro unanime votazione a favore di Simone Mascherpa quale nuovo Presidente della predetta associazione sportiva in luogo del dimissionario Claudio Mascherpa; FCD VIGEVANO CALCIO 1921 e ASD PRO VIGEVANO SUARDESE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS in relazione al comportamento tenuto dal Presidente, MASCHERPA Claudio; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che all’udienza fissata per il giorno 01.09.2016, il sig. MASCHERPA Claudio, la FCD VIGEVANO CALCIO 1921 e la ASD PRO VIGEVANO SUARDESE, hanno concordato con il rappresentante della Procura l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: per MASCHERPA Claudio, mesi 9 di inibizione; per la FCD VIGEVANO CALCIO 1921 Euro 400,00 di ammenda; per la ASD PRO VIGEVANO SUARDESE Euro 200,00 di ammenda. - rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna di MASCHERPA Simone a mesi 6 di inibizione e che il sig. MASCHERPA Simone ha chiesto di essere assolto per non aver commesso il fatto in quanto non ha né partecipato all'assemblea di cui in epigrafe, né accettato la carica di Presidente, essendo totalmente estraneo ai fatti; Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti MASCHERPA Claudio, la FCD VIGEVANO CALCIO 1921 e la ASD PRO VIGEVANO SUARDESE e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto APPLICA a MASCHERPA Claudio, mesi 9 di inibizione; alla FCD VIGEVANO CALCIO 1921 Euro 400,00 di ammenda; alla ASD PRO VIGEVANO SUARDESE Euro 200,00 di ammenda. Rilevato inoltre che non risulta provato il comportamento contestato al sig. Mascherpa Simone il quale non risulta aver preso parte all'assemblea di cui in epigrape, né aver accettato la carica di Presidente, mancando peraltro elementi idonei sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo di aver preso parte direttamente e/o indirettamente alla formazione del verbale di assemblea dei soci della FCD VIGEVANO CALCIO 1921 di cui sopra. ASSOLVE MASCHERPA Simone. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.
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