COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 15.07.2016 a carico di : SOMASCHINI Matteo Lino, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS per aver inviato tramite l’utenza WHATSAPP un messaggio ingiurioso ed offensivo, a contenuto blasfemo.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 15.07.2016 a carico di :
SOMASCHINI Matteo Lino, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS per aver inviato tramite l'utenza WHATSAPP un messaggio ingiurioso ed offensivo, a contenuto blasfemo.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 08.09.2016, il sig. SOMASCHINI, ha concordato con il rappresentante della Procura l'applicazione della sanzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini:
tre giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza, stagione sportiva 2016/2017.
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità del deferito SOMASCHINI Matteo Lino e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione.
Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto
APPLICA
a SOMASCHINI Matteo Lino, tre giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza, stagione sportiva 2016/2017.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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