COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/09/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società RODENGO SAIANO Coppa Italia Promozione Gara del 28-08-2016 tra Bassa Bresciana / Rodengo Saiano C.U. n. 12 del CRL datato 1-09-2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/09/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società RODENGO SAIANO Coppa Italia Promozione Gara del 28-08-2016 tra Bassa Bresciana / Rodengo Saiano C.U. n. 12 del CRL datato 1-09-2016 La società RODENGO SAIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato l'ammenda di € 150,00 e l'inibizione del dirigente GABOSSI Franco, fino al 28 settembre 2016, per aver impiegato il giocatore Mattei Angelo in posizione irregolare.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della regolare presentazione del reclamo, esperite tutte le verifiche ed i chiarimenti del caso, osserva quanto segue.Risulta in atti che il giocatore Mattei Angelo era tesserato per altra società che non ha provveduto ad inserirlo nella lista di svincolo e/o al deposito della stessa, per poter quindi permettere il regolare tesseramento per la società, oggi reclamante. Il calciatore è stato quindi tesserato regolarmente per il Rodengo Saiano solo a far data 2 settembre 2016, con trasferimento definitivo. Fatta questa doverosa precisazione, si deve tuttavia evidenziare che, la società Rodengo Saiano è stata indotta nell'errore del tesseramento del giocatore, dal fatto che il sistema informatico, che gestisce il tesseramento dei calciatori, permette di inserire in lista di tesseramento anche quei giocatori non regolarmente svincolati (il sistema dovrebbe infatti impedire di inserire la richiesta di tesseramento di giocatori che risultano tesserati per altre società).Tale considerazione porta a qualificare il comportamento della società reclamante come errore scusabile, non rinvenendo in tale fattispecie alcuna volontarietà di violazione delle norme in materia di tesseramento, con la conseguenza che la sanzione dell'ammenda merita di essere mitigata.Quanto invece alla sanzione della inibizione comminata al dirigente sig. GABOSSI Franco, il provvedimento non risulta impugnabile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del CGS.Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso limitatamente alla sanzione dell'inibizione fino ad un mese del sig. GABOSSI Franco RIDUCE l'ammenda comminata ad € 50,00 e dispone l'accredito della relativa tassa.
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