COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/09/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale ERRATA CORRIGE COMUNICATO n° 15 del 12.09.2016 Si CANCELLI Reclamo società ASD RIOZZESE Coppa Regionale Seconda Categ. Gir. 55 Gara dell’1-09-2016 tra Riozzese / Nuova Bolgiano C.U. n. 13 del CRL datato 6-09-2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/09/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
ERRATA CORRIGE COMUNICATO n° 15 del 12.09.2016
Si CANCELLI
Reclamo società ASD RIOZZESE Coppa Regionale Seconda Categ. Gir. 55
Gara dell'1-09-2016 tra Riozzese / Nuova Bolgiano
C.U. n. 13 del CRL datato 6-09-2016
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società ASD RIOZZESE, rileva che come da delibera del Presidente della F.I.G.C. Pubblicato sul Cu n°415/A del 7/06/2016 e pubblicato sul Cu n° 1del CRL datato 5/07/2016 che dispone la “Abbreviazione dei termini procedurali per i reclami avanti la Corte Sportiva di Appello territoriale”
Rilevato che i reclami avverso le decisioni del GS devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti che si intende impugnare; il reclamo proposto dalla Soc. Riozzese in data 8-09-2016 ore 15,26 è pervenuto oltre i termini previsti dal Regolamento della Coppa Regionale.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
Si TRASCRIVA
Reclamo società ASD RIOZZESE Coppa Regionale Seconda Categ. Gir. 55
Gara dell'1-09-2016 tra Riozzese / Nuova Bolgiano
C.U. n. 13 del CRL datato 6-09-2016
La società, ASD RIOZZESE, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, oltre all'ammenda di Euro 100,00 ed all'inibizione del dirigente accompagnatore SUDETTI Claudio, per aver impiegato nella gara in epigrafe il calciatore, BAGGI Lorenzo, in posizione irregolare in quanto non tesserato per la società reclamante stessa, sostenendo che l'Ufficio Tesseramenti, in data successiva alla decisione del Giudice Sportivo, aveva corretto la data di effettivo tesseramento del calciatore BAGGI, dal 02.09.2016 al 25.08.2016 e quindi di aver potuto proporre reclamo nel giorno stesso in cui era venuta a conoscenza di tale correzione e precisamente il giorno 08.09.2016, rendendo così il reclamo tempestivo.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo, esaminato il foglio di censimento aggiornato dell'Ufficio Tesseramenti, esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dalla Nuova Bolgiano, osserva.
Il reclamo proposto dalla ASD Riozzese può considerarsi tempestivo, con remissione in termini della società reclamante ai sensi dell'Art. 34, comma 4 bis, CGS, in quanto la stessa ha potuto materialmente proporre reclamo solamente nel momento in cui l'Ufficio Tesseramenti ha provveduto a correggere l'errore materiale commesso nella registrazione del tesseramento del calciatore BAGGI.
Rilevato altresì che la controinteressata, Nuova Bolgiano, ha riconosciuto l'errore nella registrazione del tesseramento del calciatore, BAGGI Lorenzo e che quindi lo stesso si trovava in posizione regolare per la partecipazione alla gara di cui in epigrafe, ragioni di giustizia e di lealtà sportiva, palesate dalla stessa controinteressata, giustificano il ripristino del risultato ottenuto sul terreno di gioco.
Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto e ad integrale
riforma
del provvedimento impugnato, si ripristina il risultato ottenuto sul terreno di gioco RIOZZESE 1, NUOVA BOLGIANO 1 e si dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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