COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 22/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 19.07.2016 a carico di : INGRASSIA Giuseppe, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS e dell’art. 3 comma 1 CGS per aver indotto, senza preventivo consenso della società, sei ragazzi tesserati per la ASD Gorla Minore militanti nella categoria pulcini ad abbandonare la squadra durante il campionato e a seguirlo per essere da lui stesso privatamente allenati, presso altro impianto sportivo di Olgiate Olona.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 22/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 19.07.2016 a carico di : INGRASSIA Giuseppe, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS e dell'art. 3 comma 1 CGS per aver indotto, senza preventivo consenso della società, sei ragazzi tesserati per la ASD Gorla Minore militanti nella categoria pulcini ad abbandonare la squadra durante il campionato e a seguirlo per essere da lui stesso privatamente allenati, presso altro impianto sportivo di Olgiate Olona. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che all’udienza fissata per il giorno 15.09.2016, il sig. INGRASSIA GIUSEPPE, ritualmente convocato con raccomandata ricevuta in data 4 agosto 2016, nessuno è comparso per il deferito; il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'inibizione a carico del deferito per mesi tre Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità del deferito INGRASSIA GIUSEPPE, il quale sentito all'audizione del 14 e 24 maggio 2016, ha confermato di aver lasciato la società ASD Gorla Minore e di aver accettato di allenare sei ragazzi che lo hanno seguito. Considerata la natura confessoria di quanto esposto durante l'audizione del deferito il quale ha ammesso quanto contestato dalla Procura Federale, il Tribunale ritiene di non potersi procedere all'assoluzione del sig. Ingrassia. COMMINA a INGRASSIA GIUSEPPE, tre mesi di inibizione. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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