• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 22/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 18.07.2016 a carico di :
MAGGIO Luca, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 del GCS, nonché degli Artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF, per aver partecipato nel campionato juniores provinciali Girone C stagione sportiva 2015/2016 a 17 gare in posizione irregolare;
BARZAGHI Marco, DE MELIS Maurizio, BORSANI Luca, MARSICO Christian, TAVAZZI Giuseppe, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 61, commi 1 e 5, 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF per aver ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore in una o più gare in cui ha partecipato il calciatore Maggio in posizione irregolare, sottoscrivendo le relative distinte;
STEFANIZZI Nicoletta, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 del GCS nonché gli Artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF;
ASD ARLUNO CALCIO 2010 per responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 22/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 18.07.2016 a carico di :
MAGGIO Luca, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 10 comma 2 del GCS, nonché degli Artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF, per aver partecipato nel campionato juniores provinciali Girone C stagione sportiva 2015/2016 a 17 gare in posizione irregolare;
BARZAGHI Marco, DE MELIS Maurizio, BORSANI Luca, MARSICO Christian, TAVAZZI Giuseppe, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 61, commi 1 e 5, 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF per aver ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore in una o più gare in cui ha partecipato il calciatore Maggio in posizione irregolare, sottoscrivendo le relative distinte;
STEFANIZZI Nicoletta, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 10 comma 2 del GCS nonché gli Artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF;
ASD ARLUNO CALCIO 2010 per responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 15.09.2016, STEFANIZZI Nicoletta, ASD ARLUNO CALCIO 2010 e MARSICO Christian hanno concordato con il rappresentante della Procura l'applicazione della sanzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini:
a MARSICO Christian, 40 giorni di squalifica;
a STEFANIZZI Nicoletta, 80 giorni di inibizione;
alla società ARLUNO CALCIO 2010, sei punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores provinciali, stagione sportiva 2016/2017, nonché Euro 500,00 di ammenda;
- rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna di DE MELIS Maurizio e TAVAZZI Giuseppe a 20 giorni di inibizione, a BARZAGHI Marco 40 giorni di inibizione, a BORSANI Luca 2 mesi di inibizione ed a MAGGIO Luca 7 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2016/2017;
preso atto che i deferiti di cui sopra hanno chiesto di essere assolti e/o il minimo delle sanzioni;
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione.
Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto
APPLICA
a MARSICO Christian, 40 giorni di squalifica;
a STEFANIZZI Nicoletta, 80 giorni di inibizione;
alla società ARLUNO CALCIO 2010, sei punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores provinciali, stagione sportiva 2016/2017, nonché Euro 500,00 di ammenda.
Rilevato inoltre che risulta provato il comportamento contestato a DE MELIS Maurizio, a TAVAZZI Giuseppe, a BARZAGHI Marco, a BORSANI Luca ed a MAGGIO Luca in quanto il calciatore MAGGIO ha effettivamente preso parte a 17 gare del campionato juniores provinciali Girone C stagione sportiva 2015/2016, in posizione irregolare e che le richieste del rappresentante della procura devono ritenersi accoglibili in relazione alla gravità e non intenzionalità del comportamento contestato,
condanna
BARZAGHI Marco a 40 giorni di inibizione, BORSANI Luca a 2 mesi di inibizione, MAGGIO Luca a 7 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2016/2017, DE MELIS Maurizio e TAVAZZI Giuseppe a 20 giorni di inibizione.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 22/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 18.07.2016 a carico di :
MAGGIO Luca, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 del GCS, nonché degli Artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF, per aver partecipato nel campionato juniores provinciali Girone C stagione sportiva 2015/2016 a 17 gare in posizione irregolare;
BARZAGHI Marco, DE MELIS Maurizio, BORSANI Luca, MARSICO Christian, TAVAZZI Giuseppe, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 61, commi 1 e 5, 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF per aver ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore in una o più gare in cui ha partecipato il calciatore Maggio in posizione irregolare, sottoscrivendo le relative distinte;
STEFANIZZI Nicoletta, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 del GCS nonché gli Artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF;
ASD ARLUNO CALCIO 2010 per responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS."