COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 22/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 5.07.2016 a carico di : CUTRONA Filippo, Presidente della società ASD VERDELLO INTERCOMUNALE per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 10.2 CGS e 108 delle NOIF, per avere contravvenuto i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva avendo egli richiesto e ricevuto in data 15.09.2015, dal padre del calciatore, DUZIONI Gionata, nei locali della società ASD VERDELLO INTERCOMUNALE alla presenza di testimoni, la somma di Euro 350,00, tramite assegno bancario, per consentire lo svincolo del predetto calciatore; ASD VERDELLO INTERCOMUNALE, per responsabilità diretta ex Art. 4 CGS in relazione al comportamento tenuto dal proprio presidente

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 22/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 5.07.2016 a carico di : CUTRONA Filippo, Presidente della società ASD VERDELLO INTERCOMUNALE per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 10.2 CGS e 108 delle NOIF, per avere contravvenuto i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva avendo egli richiesto e ricevuto in data 15.09.2015, dal padre del calciatore, DUZIONI Gionata, nei locali della società ASD VERDELLO INTERCOMUNALE alla presenza di testimoni, la somma di Euro 350,00, tramite assegno bancario, per consentire lo svincolo del predetto calciatore; ASD VERDELLO INTERCOMUNALE, per responsabilità diretta ex Art. 4 CGS in relazione al comportamento tenuto dal proprio presidente Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che all’udienza fissata per il giorno 15.09.2016, il sig. CUTRONA ha prodotto in giudizio verbale di assemblea della società ASD VERDELLO INTERCOMUNALE del 23.7.2013 nel quale veniva stabilito che tutti i calciatori tesserati, dalla squadra juniores alla squadra pulcini, erano obbligati a corrispondere alla società una quota di iscrizione di Euro 150,00 annuali da versarsi entro il termine di ogni stagione sportiva ed ha esibito ricevute emesse nei confronti dei calciatori attestanti il pagamento della predetta quota relativa al corrente anno 2016, affermando di non aver conservato ricevuta di pagamento della somma di Euro 350,00 relativa al calciatore DUZIONI incassata a tale titolo in data 15.09.2015; rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al sig. CUTRONA Filippo mesi tre di inibizione ed alla società ASD VERDELLO INTERCOMUNALE ammenda di Euro 300,00; rilevato altresì che il sig. CUTRONA ha chiesto di essere assolto per non aver commesso il fatto e che il comportamento tenuto è stato regolamentare ed irreprensibile. Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale risulta provato che il sig. CUTRONA emerge chiaramente che ha richiesto e ricevuto in data 15.09.2015, dal padre del calciatore, DUZIONI Gionata, nei locali della società ASD VERDELLO INTERCOMUNALE alla presenza di testimoni, la somma di Euro 350,00, tramite assegno bancario, per consentire lo svincolo del predetto calciatore. Tali elementi probatori non sono stati confutati dal sig. CUTRONA il quale non ha nemmeno prodotto in giudizio la ricevuta di pagamento relativa all'importo incassato di Euro 350,00 ed il relativo titolo da lui asseritamente addotto per l'incasso (pagamento di quote di iscrizione arretrate). La gravità del comportamento giustifica il comminarsi delle sanzioni, dell'inibizione e dell'ammenda nella misura qui si seguito indicata. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, condanna al sig. CUTRONA Filippo mesi cinque di inibizione ed alla società ASD VERDELLO INTERCOMUNALE ammenda di Euro 500,00. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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