COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 26/09/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ATLETICO CHIUDUNO – Coppa Lombardia gir. 16 Gara del 01.09.2016 tra Atletico Chiuduno – ASD Nuova Valcavallina C.U. n. 14 del CRL datato 08.09.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 26/09/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ATLETICO CHIUDUNO – Coppa Lombardia gir. 16 Gara del 01.09.2016 tra Atletico Chiuduno – ASD Nuova Valcavallina C.U. n. 14 del CRL datato 08.09.2016 La Società ATLETICO CHIUDUNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato la perdita della gara a carico della reclamante con il risultato di 0 – 3, addebitando alla medesima la responsabilità della mancata illuminazione del campo durante la partita. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo osserva. Emerge dagli atti che, la società ATLETICO CHIUDUNO abbia richiesto la disponibilità del Campo Comunale “Libico” al Comune di Grumello del Monte, in quanto il proprio era privo di illuminazione, e che quest'ultimo era idoneo allo svolgimento della gara. Inoltre, veniva allertato altresì un tecnico per eventuali problematiche relative all'illuminazione che avrebbero potuto verificarsi durante la partita. Un primo guasto, verificatosi prima dell'inizio della gara, veniva immediatamente riparato ed il faro guasto sostituito; tuttavia, quasi al termine della partita, lo stesso faro ha presentato il medesimo problema e la riparazione non è stata possibile nell'immediato e pertanto la gara veniva sospesa. La Corte ritiene che nel caso di specie debba ravvisarsi l'esimente del caso fortuito e conseguentemente nessun addebito possa essere contestato alla reclamante, la quale si è adoperata mettendo preventivamente in essere tutto quanto era nelle sue facoltà ed obblighi per consentire il regolare svolgimento della partita. Tanto premesso e ritenuto Corte Sportiva d’Appello Territoriale ACCOGLIE Il reclamo, dispone la ripetizione della gara in questione e l'accredito della relativa tassa se versata.
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