COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 29/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 18/ 9/2016 CANTU SANPAOLO – MENAGGIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 29/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 18/ 9/2016 CANTU SANPAOLO - MENAGGIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.18 del 22.9.2016 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Menaggio inviato a mezzo fax in data 25 marzo 2005 ore 15,39 dal Comune di Menaggio ( ???), comunque qui pervenuto il 19-9-2016. Con il reclamo la citata società sostiene che la società Cantù San Paolo ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " ..dal 48 del 2º tempo.." senza un solo calciatore nato nell'anno 1995; pertanto chiede a carico della società citata l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Cantù San Paolo, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1 Gandola Jacopo nato il 25-8-95; nº 2 Franzoso Antony nato il 10-8-94; nº 3 Bruschi Alessandro nato il 15-1-95 e nº 8 Molteni Marco nato il 3-4-94. Al 4º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 4 Brittanni nato nell'83 col nº 15 Scaccabarozzi Andrea nato il 25-11-94 ( da questo momento aveva sul terreno di gioco i due calciatori nato dall'anno 1995 in poi e tre calciatori nati dal 1994 in poi);. Al 48º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 3 Bruschi Alessandro nato il 15-1-95 col nº 13 Corti Davide nato il 23-4-1991. Quindi effettivamente, così come peraltro si evince dagli atti di gara, dal 48 del 2º tempo e seppur per un breve lasso di tempo la società Cantù San Paolo ha violato la vigente normativa in quanto in tale periodo è rimasta con un solo calciatore nato nell'anno 1995 anziché con i due previsti.. Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2016), con C.U. nº 1 crl del 5 -7-16 Punto 3.2.1. A/3 lett b) pag. 16 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2016-17, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 1 calciatore nato dal 01.01.1994 e - 2 calciatori nati dal 01.01.1995 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi icasi di: " espulsione dal campo; " casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite; L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Si dà atto che la società Cantù San Paolo non ha inviato deduzioni. A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Cantù San Paolo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.
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