• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 29/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 29.07.2016 a carico di :
PAROLINI Alex, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 del GCS, nonché degli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF, per aver partecipato nel campionato di seconda categoria girone X stagione sportiva 2015/2016 a 13 gare in posizione irregolare;
AILI Giovanni, TOGNONI Claudio e FONTANA Pietro, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF per aver ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore in una o più gare in cui ha partecipato il calciatore Parolini in posizione irregolare, sottoscrivendo le relative distinte;
DECENSI Antonio, Presidente della ASD Berbenno, per violazione dell’Art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 del GCS nonché gli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF per aver consentito la partecipazione del calciatore PAROLINI Alex a 13 gare del campionato di seconda categoria girone X stagione sportiva 2015/2016;
ASD BERBENNO per responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 29/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 29.07.2016 a carico di :
PAROLINI Alex, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 10 comma 2 del GCS, nonché degli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF, per aver partecipato nel campionato di seconda categoria girone X stagione sportiva 2015/2016 a 13 gare in posizione irregolare;
AILI Giovanni, TOGNONI Claudio e FONTANA Pietro, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF per aver ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore in una o più gare in cui ha partecipato il calciatore Parolini in posizione irregolare, sottoscrivendo le relative distinte;
DECENSI Antonio, Presidente della ASD Berbenno, per violazione dell'Art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione all'Art. 10 comma 2 del GCS nonché gli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF per aver consentito la partecipazione del calciatore PAROLINI Alex a 13 gare del campionato di seconda categoria girone X stagione sportiva 2015/2016;
ASD BERBENNO per responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,
- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 22.09.2016, sono comparsi i deferiti PAROLINI Alex, AILI Giovanni, TOGNONI Claudio e DECENSI Antonio;
- rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna di PAROLINI Alex a 9 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2016/2017, di AILI Giovanni, TOGNONI Claudio, FONTANA Pietro e DECENSI Antonio a 1 anno e sei mesi di inibizione, della società ASD BERBENNO Euro 2.000,00 di ammenda e sei punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di seconda categoria stagione sportiva 2016/2017;
preso atto che i deferiti di cui sopra hanno chiesto di essere assolti e/o il minimo delle sanzioni;
Osserva
risulta provato il comportamento contestato ai deferiti PAROLINI Alex, AILI Giovanni, TOGNONI Claudio e DECENSI Antonio in quanto il calciatore PAROLINI Alex ha effettivamente preso parte a 13 gare del campionato di seconda categoria girone X stagione sportiva 2015/2016, in posizione irregolare, da ciò discende altresì la responsabilità della società diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS.
Nella graduazione delle sanzioni si deve inoltre tenere in considerazione la buona fede della società la quale ha persino sottoposto il calciatore a visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva per la stagione 2015/2016.
condanna
PAROLINI Alex a 4 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017, AILI Giovanni a 60 giorni di inibizione, TOGNONI Claudio a 40 giorni di inibizione, FONTANA Pietro a 30 giorni di inibizione, DECENSI Antonio a 80 giorni di inibizione, alla società, ASD BERBENNO, Euro 400,00 di ammenda e quattro punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di seconda categoria stagione sportiva 2016/2017.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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Comunicato Ufficiale N° 20 del 29/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 29.07.2016 a carico di :
PAROLINI Alex, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 del GCS, nonché degli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF, per aver partecipato nel campionato di seconda categoria girone X stagione sportiva 2015/2016 a 13 gare in posizione irregolare;
AILI Giovanni, TOGNONI Claudio e FONTANA Pietro, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF per aver ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore in una o più gare in cui ha partecipato il calciatore Parolini in posizione irregolare, sottoscrivendo le relative distinte;
DECENSI Antonio, Presidente della ASD Berbenno, per violazione dell’Art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 del GCS nonché gli Artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF per aver consentito la partecipazione del calciatore PAROLINI Alex a 13 gare del campionato di seconda categoria girone X stagione sportiva 2015/2016;
ASD BERBENNO per responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS."