COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società QUARTOSPORT – Camp. 2° Categoria gir. S Gara del 18.09.2016 tra Quartosport / Vercellese C.U. n. 9 della Delegazione di Milano datato 22.09.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società QUARTOSPORT – Camp. 2° Categoria gir. S Gara del 18.09.2016 tra Quartosport / Vercellese C.U. n. 9 della Delegazione di Milano datato 22.09.2016 La Società QUARTOSPORT ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato la perdita della gara a carico della reclamante con il risultato di 0 – 3, l'ammenda di € 150,00, la penalizzazione della società con un punto di penalità, di inibire il sig. AGATI Emanuele ed il sig. VILLELLA Roberto fino al 17.11.2016, dichiarando di aver deliberatamente ritirato la squadra, ma lamentando che alcun atteggiamento offensivo e/o oltraggioso nei confronti dell'arbrito è stato posto in essere dai propri tesserati. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo osserva. Emerge dagli atti, così come del pari è riconosciuto dalla stessa reclamante, che il Presidente della Quartosport abbia deciso di ritirare la squadra, in quanto contrario con le decisioni dall'arbitro e che il Presidente abbia minacciato il direttore di gara. Alcun comportamento contrario alle norme federali ovvero al CGS è stato posto in essere dall'allenatore, sig. AGATI Emanuele, che ha semplicemente riferito all'arbitro la decisione adottata dal proprio Presidente. Quanto alle sanzioni comminate al sig. VILLELLA Giuseppe e CECCARELLI Davide, le stesse non sono state comminate nell'ambito della fattispecie sopra richiamata, bensì decise dal Giudice Sportivo a seguito di normali azioni di gioco ovvero comportamenti offensivi scaturiti durante la partita. La Corte ritiene pertanto che il reclamo debba essere parzialmente accolto, ma solo con riferimento alla posizione del sig. AGATI. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto ACCOGLIE Il reclamo, dispone l'annullamento della sanzione della inibizione a carico del sig. AGATI Emanuele, conferma il resto. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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