COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AURORA CERRO M CANTALUPO – Camp. Allievi Prov. gir. D Gara del 18.09.2016 tra Aurora Cerro M Cantalupo / Sporting Cesate C.U. n. 10 della Delegazione di Legnano datato 22.09.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AURORA CERRO M CANTALUPO – Camp. Allievi Prov. gir. D Gara del 18.09.2016 tra Aurora Cerro M Cantalupo / Sporting Cesate C.U. n. 10 della Delegazione di Legnano datato 22.09.2016 La Società AURORA CERRO M CANTALUPO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il sig. MORONI Marco fino al 7.12.2016, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto ai fatti accaduti La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo rileva. Dagli atti ufficiali di gara e sentito l'arbitro a chiarimenti risulta che il sig. MORONI, assistente all'arbitro durante la partita, dopo un'azione di gioco, è entrato, correndo, sul terreno di gioco, e ha “appoggiato” le mani sulla schiena del giocatore, rivolgendogli frasi offensive. Tale comportamento non può pertanto essere qualificato come violento né tantomeno aggressivo, in quanto il direttore ha chiarito che il tocco è stato lieve e senza l'intezione di provocare dolore al giocatore. La Corte ritiene pertanto che la sanzione debba essere lievemnete mitigata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la sanzione dell'inibizione comminata al sig. MORONI Marco fino al 22 ottobre 2016 . Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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