COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POL. SAN LUIGI ALBIZZATE – Camp. 2° Categoria Gir. M Gara del 18.09.2016 tra S. Marco / San Luigi Albizzate C.U. n. 10 della Delegazione di Legnano datato 22.09.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POL. SAN LUIGI ALBIZZATE – Camp. 2° Categoria Gir. M Gara del 18.09.2016 tra S. Marco / San Luigi Albizzate C.U. n. 10 della Delegazione di Legnano datato 22.09.2016 La Società POL. SAN LUIGI ALBIZZATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore, MARONI Maurizio sino al 26.10.2016, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto ai fatti accaduti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo rileva. Dagli atti ufficiali di gara risulta che il sig. MARONI ha insultato un calciatore avversario, dopo che quest'ultimo era giunto a contatto con lui mentre si trovava nei pressi della panchina. La gravità del gesto deve essere valutata nell'ambito del contesto nel quale questo è stato commesso, con conseguente lieve mitigazione della squalifica comminata dal GS. La Corte ritiene pertanto che la sanzione debba essere lievemente mitigata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la sanzione dell'inibizione comminata al sig. MARONI Maurizio fino al 13 ottobre 2016 . Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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