COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ATLETICO CINISELLO – RESCALDA A.S.D.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ATLETICO CINISELLO - RESCALDA A.S.D. Prima dell'inizio della gara il capitano della società Rescaldina formulava riserva scritta (allegata al rapporto di gara) con la quale segnalava al direttore di gara che i fari per la illuminazione del terreno di giuoco risultavano solo parzialmente accesi. Il direttore di gara constatava infatti che più della metà dei fari non era funzionane e per tal motivo chiedeva ai dirigenti locali notizie in merito: gli veniva riferito che era impossibile provvedere alle necessarie riparazioni del danno che peraltro, come riferito al direttore di gara, era avvenuto il giorno precedente. Perciò al direttore di gara non rimaneva che lasciare libere le squadre verificando la impossibilità di disputare la gara. La società Atletico Cinisello invia nota a mezzo fax in data 14-10-16 ore 11,27 comunicando che "nella notte o giornata scorsa si sono spente due lampade" e sostenendo che il fatto non era a conoscenza di alcuno in caso contrario avrebbero provveduto a cercare altro impianto e che comunque a parere della società " la partita si poteva disputare". Perciò chiede di poter disputare la gara. Va innanzitutto ricordato che l'unico giudice della praticabilità di campo, visibilità compresa, è e rimane ai sensi della regola uno del Giuoco del calcio, punto 3 delle Decisioni Ufficiali della FIGC il solo direttore di gara il quale nel caso in questione ha ritenuto di non disputare la gara. La C.A.F. inoltre richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994C.U. nº.19). "La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19- gennaio-1995 C.U. nº. 16)". La società Atletico Cinisello rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo, a giudizio dello scrivente, prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione. PQS DELIBERA Di comminare alla società Atletico Cinisello, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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