COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD SALICEVALLESTAFFORA GVR – Camp. Alliev Prov. Gir. C Gara del 24.09.2016 tra ACD Salicevallestaffora GVR / Nizza Calcio C.U. n. 11 della Delegazione di Pavia datato 29.09.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD SALICEVALLESTAFFORA GVR – Camp. Alliev Prov. Gir. C Gara del 24.09.2016 tra ACD Salicevallestaffora GVR / Nizza Calcio C.U. n. 11 della Delegazione di Pavia datato 29.09.2016 La Società ACD SALICEVALLESTAFFORA GVR ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato la perdita della gara a carico della società reclamante con il risultato di 0 – 3, per aver impiegato durante la gara un giocatore che non aveva ancora compiuto il quattordicesimo anno d'età, lamentando che si è trattato di uno scambio di persona. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo, sentito l'arbitro a chiarimenti e visto il supplemento di rapporto del direttore di gara, rileva. Appare evidente che nel caso di specie si sia trattato di uno scambio di persona, più precisamente, sebbene la ACD SALICEVALLESTAFFORA GVR abbia inserito in distinta il sig. Fiorentini Francesco del 2006, con il numero 14, alla gara ha partecipato invece il sig. FIORENTINI RICCARDO nato il 18.08.2000. L'arbitro infatti conferma tale circostanza, attestando che alla gara ha partecipato effettivamente il calciatore in età regolare per partecipare alla stessa. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene pertanto di dover accogliere il reclamo proposto, confermando il risultato conseguito sul campo. Tuttavia, si deve rilevare e correttamente sanzionare l'errore di compilazione della distinta di gioco che ha ovviamente tratto in inganno il Giudice di Prime cure. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto ACCOGLIE il ricorso e conferma il risultato conseguito sul terreno di gioco di ACD SALICEVALLESTAFFORA GVR 4 NIZZA CALCIO 3. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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