COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GS RONDINELLA ASD – Camp. 2° Categoria Gir. P Gara del 01.10.2016 tra GS Rondinella ASD / Afforese C.U. n. 12 della Delegazione di Milano datato 13.10.2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/10/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società GS RONDINELLA ASD – Camp. 2° Categoria Gir. P
Gara del 01.10.2016 tra GS Rondinella ASD / Afforese
C.U. n. 12 della Delegazione di Milano datato 13.10.2016
La Società GS RONDINELLA ASD ha proposto reclamo ritenendo eccessiva la squalifica per tre giornate, comminata dal GS al calciatore, ZANCHI Andrea, in quanto troppo severa.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo, rileva che dal referto arbitrale emerge chiaramente che lo ZANCHI, dopo aver trattenuto un calciatore della squadra avversaria per la maglia, in risposta ad un colpo subito ha a sua volta reagito con uno schiaffo.
La gravità del comportamento, alla luce degli abituali criteri adottati da Questa Corte, giustifica la squalifica comminata allo stesso dal GS che pertanto merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il ricorso proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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