COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AFFORESE – Camp. 2° Categoria Gir. P Gara del 01.10.2016 tra GS Rondinella ASD / Afforese C.U. n. 12 della Delegazione di Milano datato 13.10.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AFFORESE – Camp. 2° Categoria Gir. P Gara del 01.10.2016 tra GS Rondinella ASD / Afforese C.U. n. 12 della Delegazione di Milano datato 13.10.2016 La Società AFFORESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, MARRA Stefano per tre gare, sostenendo che la squalifica è eccessiva in relazione alla gravità del gesto di reazione compiuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo osserva. Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il MARRA, dopo essere stato preso per la maglia da un calciatore della squadra avversaria, ha reagito con uno schiaffo a mano aperta. La gravità del gesto, valutata applicando gli abituali criteri adottati da Questa Corte secondo equità, giustifica la squalifica di tre giornate comminata al MARRA dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il ricorso proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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