COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale pervenuto del 26 settembre 2016 a carico di: NOVELLINI Massimiliano, Presidente della ASD S. Egidio e S. Pio X nella stagione sportiva 2015/2016 per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. Degli Artt. 34, comma 1 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell’Art. 38, comma 1, NOIF e dell’Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016; MARTINI Diego, Dirigente della ASD S. Egidio e S. Pio X nella stagione sportiva 2015/2016 per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. Degli Artt. 34, comma 1 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell’Art. 38, comma 1, NOIF e dell’Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016; ZORDAN Sergio, collaboratore non tesserato della ASD S. Egidio e S. Pio X per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. dell’Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016; ASD S. EGIDIO E S. PIO X, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2 CGS. Con provvedimento del 26 settembre 2016, il Procuratore Federale,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale pervenuto del 26 settembre 2016 a carico di: NOVELLINI Massimiliano, Presidente della ASD S. Egidio e S. Pio X nella stagione sportiva 2015/2016 per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. Degli Artt. 34, comma 1 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell'Art. 38, comma 1, NOIF e dell'Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016; MARTINI Diego, Dirigente della ASD S. Egidio e S. Pio X nella stagione sportiva 2015/2016 per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. Degli Artt. 34, comma 1 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell'Art. 38, comma 1, NOIF e dell'Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016; ZORDAN Sergio, collaboratore non tesserato della ASD S. Egidio e S. Pio X per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. dell'Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016; ASD S. EGIDIO E S. PIO X, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2 CGS. Con provvedimento del 26 settembre 2016, il Procuratore Federale, letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati; vista la comunicazione di conclusione delle indagini; deferiva avanti Questo Tribunale NOVELLINI Massimiliano, MARTINI Diego, ZORDAN Sergio ed ASD S. Egidio e S. Pio X per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, rilevato che il Rappresentante della Procura Federale ed i deferiti hanno raggiunto un accordo sull'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 23 CGS nei seguenti termini: a NOVELLINI Massimiliano nesi tre di inibizione, a MARTINI Diego mesi tre di inibizione, a ZORDAN Sergio mesi due di inibizione ed alle ASD S. Egidio e S. Pio X Euro 350,00 di ammenda Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti NOVELLINI Massimiliano, MARTINI Diego, ZORDAN Sergio ed ASD S. Egidio e S. Pio X e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto APPLICA a NOVELLINI Massimiliano, a MARTINI Diego mesi tre di inibizione, a ZORDAN Sergio mesi due di inibizione ed alle ASD S. Egidio e S. Pio X Euro 350,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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