• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale pervenuto del 26 settembre 2016 a carico di:
NOVELLINI Massimiliano, Presidente della ASD S. Egidio e S. Pio X nella stagione sportiva 2015/2016 per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. Degli Artt. 34, comma 1 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell’Art. 38, comma 1, NOIF e dell’Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016;
MARTINI Diego, Dirigente della ASD S. Egidio e S. Pio X nella stagione sportiva 2015/2016 per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. Degli Artt. 34, comma 1 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell’Art. 38, comma 1, NOIF e dell’Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016;
ZORDAN Sergio, collaboratore non tesserato della ASD S. Egidio e S. Pio X per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. dell’Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016;
ASD S. EGIDIO E S. PIO X, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2 CGS.
Con provvedimento del 26 settembre 2016, il Procuratore Federale,
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale pervenuto del 26 settembre 2016 a carico di:
NOVELLINI Massimiliano, Presidente della ASD S. Egidio e S. Pio X nella stagione sportiva 2015/2016 per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. Degli Artt. 34, comma 1 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell'Art. 38, comma 1, NOIF e dell'Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016;
MARTINI Diego, Dirigente della ASD S. Egidio e S. Pio X nella stagione sportiva 2015/2016 per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. Degli Artt. 34, comma 1 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell'Art. 38, comma 1, NOIF e dell'Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016;
ZORDAN Sergio, collaboratore non tesserato della ASD S. Egidio e S. Pio X per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. dell'Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016;
ASD S. EGIDIO E S. PIO X, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2 CGS.
Con provvedimento del 26 settembre 2016, il Procuratore Federale,
letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati;
vista la comunicazione di conclusione delle indagini;
deferiva avanti Questo Tribunale NOVELLINI Massimiliano, MARTINI Diego, ZORDAN Sergio ed ASD S. Egidio e S. Pio X per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,
rilevato che il Rappresentante della Procura Federale ed i deferiti hanno raggiunto un accordo sull'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 23 CGS nei seguenti termini:
a NOVELLINI Massimiliano nesi tre di inibizione, a MARTINI Diego mesi tre di inibizione, a ZORDAN Sergio mesi due di inibizione ed alle ASD S. Egidio e S. Pio X Euro 350,00 di ammenda
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti NOVELLINI Massimiliano, MARTINI Diego, ZORDAN Sergio ed ASD S. Egidio e S. Pio X e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione.
Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto
APPLICA
a NOVELLINI Massimiliano, a MARTINI Diego mesi tre di inibizione, a ZORDAN Sergio mesi due di inibizione ed alle ASD S. Egidio e S. Pio X Euro 350,00 di ammenda.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale pervenuto del 26 settembre 2016 a carico di:
NOVELLINI Massimiliano, Presidente della ASD S. Egidio e S. Pio X nella stagione sportiva 2015/2016 per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. Degli Artt. 34, comma 1 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell’Art. 38, comma 1, NOIF e dell’Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016;
MARTINI Diego, Dirigente della ASD S. Egidio e S. Pio X nella stagione sportiva 2015/2016 per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. Degli Artt. 34, comma 1 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell’Art. 38, comma 1, NOIF e dell’Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016;
ZORDAN Sergio, collaboratore non tesserato della ASD S. Egidio e S. Pio X per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. dell’Art. 36 del Regolamento del SGS in riferimento al punto 2.6 del CU n. 1 del SGS stagione sportiva 2015/2016;
ASD S. EGIDIO E S. PIO X, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2 CGS.
Con provvedimento del 26 settembre 2016, il Procuratore Federale,"