COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 28 settembre 2016 a carico di: Adnan Moustine, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Sondrio, per rispondere della violazione “dell’art. 7 co. 1 e 2 del C.G.S., per aver quale arbitro dell’incontro Polisportiva Valmalenco – U.S. Ardenno Buglio, disputato in data 16/03/2016 e valevole per il Campionato di Terza Categoria C.R. Lombardia stagione sportiva 2015-16, posto in essere atti diretti ad alterare il risultato finale di tale incontro senza riuscirvi per il pronto e risoluto rifiuto di entrambe le società interessate, in particolare: per aver al termine dell’incontro in parola, conclusosi sul campo con il risultato di parità 1-1, convocato nel proprio spogliatoio i rappresentanti di entrambe le anzidette Società proponendo agli stessi, sia, di modificare il predetto risultato finale nel senso di far apparire l’incontro de quo come terminato, contrariamente al vero, con la vittoria della squadra ospite (U.S. Ardenno Buglio) per 1-2, sia, anche di omettere nel proprio rapporto finale ogni segnalazione in merito al comportamento minatorio tenuto in campo nei propri confronti da due calciatori della squadra ospitante (Polisportiva Valmalenco), comportamento alla base della propria decisione di annullare sul finire della gara la rete del vantaggio segnata dalla squadra ospite (U.S. Ardenno Buglio)”; nonché della violazione “dell’art. 1 bis co. 1 del C.G.S. così come integrato dall’art. 40 co. 2 lett. h) del Regolamento A.I.A., ovvero, sia, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, sia, del dovere proprio degli ufficiali di gara di assolvere con la massima fedeltà e puntualità al potere referendario loro conferito, per aver indicato nel proprio rapporto finale steso al termine della ridetta gara, in modo non corrispondente al vero, ne, a quanto peraltro esplicitato nel supplemento allegato a quello stesso rapporto, che quest’ultima era terminata con il risultato di 1-2 in favore della squadra ospite (US. Ardenno Buglio) e non, invece, con quello di parità 1-1 effettivamente conseguito sul campo, in ragione dell’essere stata la rete segnata dalla Società ospite annullata e, quindi, non convalidata”; Valter STERLOCCHI e Antonio GIARRATANA, rispettivamente, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore della società U.S. Ardenno Buglio per rispondere della violazione “dell’art. 7 co. 7 del C.G.S., per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di aver appreso, per essere stati ambedue personalmente presenti nello spogliatoio dell’arbitro al momento della formulazione della relativa proposta, del tentativo da parte dell’arbitro, Sig. Adnan Moustine, della gara Polisportiva Valmalenco – U.S. Ardenno Buglio disputata in data 16/03/2016 e valevole per il Campionato di Terza Categoria C.R. Lombardia stagione sportiva 2015-16, di alterare il risultato finale di quest’ultima e il contenuto del proprio rapporto di fine gara proponendo ad entrambe le Società interessate, da un lato, di far apparire tale incontro come terminato con il punteggio di 1-2, ovvero, con la vittoria della squadra ospite (US. Ardenno Buglio) piuttosto che con quello di 1-1 quale effettivamente conseguito sul campo e, dall’altro lato, di non far menzione nel ridetto proprio rapporto di fine gara delle gravi minacce ricevute in campo da alcuni tesserati della squadra ospitante (Polisportiva Valmalenco), minacce, alla base della propria decisione di annullare la rete del vantaggio segnata dalla squadra ospite (U.S. Ardenno Buglio) sul finire dell’incontro”; U.S. ARDENNO BUGLIO, per rispondere “a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte quali sopra descritte, rispettivamente, ascritte ai propri Presidente e Dirigente accompagnatore”.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 28 settembre 2016 a carico di: Adnan Moustine, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Sondrio, per rispondere della violazione “dell'art. 7 co. 1 e 2 del C.G.S., per aver quale arbitro dell'incontro Polisportiva Valmalenco - U.S. Ardenno Buglio, disputato in data 16/03/2016 e valevole per il Campionato di Terza Categoria C.R. Lombardia stagione sportiva 2015-16, posto in essere atti diretti ad alterare il risultato finale di tale incontro senza riuscirvi per il pronto e risoluto rifiuto di entrambe le società interessate, in particolare: per aver al termine dell'incontro in parola, conclusosi sul campo con il risultato di parità 1-1, convocato nel proprio spogliatoio i rappresentanti di entrambe le anzidette Società proponendo agli stessi, sia, di modificare il predetto risultato finale nel senso di far apparire l'incontro de quo come terminato, contrariamente al vero, con la vittoria della squadra ospite (U.S. Ardenno Buglio) per 1-2, sia, anche di omettere nel proprio rapporto finale ogni segnalazione in merito al comportamento minatorio tenuto in campo nei propri confronti da due calciatori della squadra ospitante (Polisportiva Valmalenco), comportamento alla base della propria decisione di annullare sul finire della gara la rete del vantaggio segnata dalla squadra ospite (U.S. Ardenno Buglio)”; nonché della violazione “dell'art. 1 bis co. 1 del C.G.S. così come integrato dall'art. 40 co. 2 lett. h) del Regolamento A.I.A., ovvero, sia, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, sia, del dovere proprio degli ufficiali di gara di assolvere con la massima fedeltà e puntualità al potere referendario loro conferito, per aver indicato nel proprio rapporto finale steso al termine della ridetta gara, in modo non corrispondente al vero, ne, a quanto peraltro esplicitato nel supplemento allegato a quello stesso rapporto, che quest'ultima era terminata con il risultato di 1-2 in favore della squadra ospite (US. Ardenno Buglio) e non, invece, con quello di parità 1-1 effettivamente conseguito sul campo, in ragione dell'essere stata la rete segnata dalla Società ospite annullata e, quindi, non convalidata”; Valter STERLOCCHI e Antonio GIARRATANA, rispettivamente, all'epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore della società U.S. Ardenno Buglio per rispondere della violazione “dell'art. 7 co. 7 del C.G.S., per aver omesso di informare senza indugio la Procura Federale di aver appreso, per essere stati ambedue personalmente presenti nello spogliatoio dell'arbitro al momento della formulazione della relativa proposta, del tentativo da parte dell'arbitro, Sig. Adnan Moustine, della gara Polisportiva Valmalenco - U.S. Ardenno Buglio disputata in data 16/03/2016 e valevole per il Campionato di Terza Categoria C.R. Lombardia stagione sportiva 2015-16, di alterare il risultato finale di quest'ultima e il contenuto del proprio rapporto di fine gara proponendo ad entrambe le Società interessate, da un lato, di far apparire tale incontro come terminato con il punteggio di 1-2, ovvero, con la vittoria della squadra ospite (US. Ardenno Buglio) piuttosto che con quello di 1-1 quale effettivamente conseguito sul campo e, dall'altro lato, di non far menzione nel ridetto proprio rapporto di fine gara delle gravi minacce ricevute in campo da alcuni tesserati della squadra ospitante (Polisportiva Valmalenco), minacce, alla base della propria decisione di annullare la rete del vantaggio segnata dalla squadra ospite (U.S. Ardenno Buglio) sul finire dell'incontro”; U.S. ARDENNO BUGLIO, per rispondere “a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte quali sopra descritte, rispettivamente, ascritte ai propri Presidente e Dirigente accompagnatore”. Con provvedimento del 28 settembre 2016 il Procuratore Federale, letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati; vista la comunicazione di conclusione delle indagini; “Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1191 pf. 15 - 16 avente ad oggetto: Presunto illecito sportivo con riferimento a1 comportamento tenuto dall'arbitro della gara Valmalenco – Ardenno Buglio del 15/03/2016 - campionato di terza categoria - Sig. Adnan Moustine, della Sez. A.I.A. di Sondrio, dei Presidenti e dei Dirigenti delle due Società i quali avrebbero raggiunto un accordo al fine di modificare, sul rapporto arbitrale, il risultato finale della gara. Vista la Comunicazione di Conclusione Indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati e la successiva memoria difensiva fatta pervenire dalla società U.S. Ardenno Buglio; Rilevato che quest'ultimo atto difensivo non contiene elementi idonei a poter modificare l'originario intendimento di esercitare l'azione disciplinare, nei termini di cui alla menzionata Comunicazione di Conclusione Indagini, nei confronti della predetta Società; Rilevato, altresì, che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e in particolare: - acquisizione agli atti della nota a firma del Presidente della società Polisportiva Valmalenco, datata 18/03/2016, trasmessa all'ufficio dalla Delegazione Provinciale di Sondrio in data 04/04/16; - acquisizione agli atti del rapporto di fine gara stilato, al termine dell'incontro Polisportiva Valmalenco - Ardenno Buglio del 16/03/16, dall1Arbitro Sig. Adnan Moustine; - verbale dell'audizione resa, in data 13/06/2016, dal Sig. Adnan Moustine, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Sondrio, all'Organo Inquirente; - verbale dell'audizione resa, in data 13/06/2016, dal Sig. Mario Masa, Presidente della società Polisportiva Valmalenco, all'Organo Inquirente; - verbale dell'audizione resa, in data 13/06/2016, dal Sig. Giacomo Gianoli, Dirigente della società Polisportiva Valmalenco, all'Organo Inquirente; - verbale dell'audizione resa, in data 76/06/2016, dal Sig. Antonio Giarratana, Dirigente della società U.S. Ardenno Buglio, all'organo Inquirente; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che: al termine della gara Polisportiva Valmalenco/U.S. Ardenno Buglio, disputata in data 16/03/2016, valevole per il Campionato di Terza Categoria C.R. Lombardia stagione sportiva 2015-16 e conclusasi sul campo con il risultato di parità 1-1, l'arbitro dell'incontro, Sig. Adnan Moustine della Sezione A.I.A. di Sondrio, ebbe a convocare nel proprio spogliatoio i rappresentanti di entrambe le anzidette Società proponendo loro, sia, di modificare il predetto risultato finale di parità, nel senso di far apparire l'incontro de quo come terminato, contrariamente al vero, con la vittoria della squadra ospite (U.S. Ardenno Buglio) per 1-2, sia, anche di omettere nel proprio rapporto finale ogni segnalazione in merito al comportamento minatorio tenuto in campo nei propri confronti da due calciatori della squadra ospitante (Polisportiva Valmalenco) e alla base della propria decisione di annullare sul finire della gara la rete del vantaggio segnata dalla squadra ospite (U.S. Ardenno Buglio)”; deferiva avanti Questo Tribunale Adnan Moustine, Valter Sterlocchi, Antonio Giarratana e U.S. Ardenno Buglio per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, rilevato che il deferito, Adnan Moustine, all'udienza del 27.10.2016, faceva presente di essere stato minacciato di morte ed aggredito nel corso della gara e temendo per la sua incolumità ha cercato di uscire da quella situazione con un espediente, senza assolutamente voler alterare la partita tanto è vero che il rapporto di gara è stato fedele a quanto accaduto; preso atto che i deferiti, Valter Sterlocchi ed Antonio Giarratana, hanno fatto presente che non hanno dato importanza più di tanto a quanto affermato dall'arbitro in quanto si trovava in stato confusionale ed in ogni caso il rapporto arbitrale era risultato conforme a quanto verificatosi sul campo; rilevato infine che il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia requisitoria, chiedeva la condanna di Adnan Moustine a quattro anni di squalifica, la condanna di Valter Sterlocchi ed Antonio Giarratana ad anni uno di inibizione e di U.S. Ardenno Buglio ad Euro 1.500,00 e che i deferiti chiedevano di essere assolti e/o l'applicazione del minimo delle sanzioni; OSSERVA dalle risultanze probatorie agli atti del presente giudizio, emerge che il Sig. Adnan Moustine, arbitro della Sezione A.I.A. di Sondrio, al termine dell'incontro Valmalenco – Ardenno Buglio del 15/03/2016 valido per il campionato di terza categoria, ha convocato nel proprio spogliatoio i rappresentanti di entrambe le anzidette Società proponendo loro di conteggiare il gol del 1-2 annullato ingiustamente durante la gara e di omettere nel proprio rapporto finale ogni segnalazione in merito al comportamento minatorio tenuto in campo nei propri confronti da due calciatori della squadra ospitante (Polisportiva Valmalenco) e alla base della propria decisione di annullare sul finire della gara la rete del vantaggio segnata dalla squadra ospite (U.S. Ardenno Buglio). Emerge altresì che l'arbitro era palesemente alterato, essendo stato minacciato pesantemente proprio in seguito all'annullamento del gol. Emerge infine che i sig.ri Valter Sterlocchi ed Antonio Giarratana, non hanno denunciato quanto accaduto alla luce del contesto in cui si sono verificati i fatti (pesanti minacce all'arbitro da parte di tesserati dalla società Valmalenco e conseguente stato di alterazione dello stesso), comunque segnalati al delegato Provinciale. Alla luce di ciò, si deve ritenere che l'arbitro, Adnan Maoustine, abbia violato il disposto dell'art. 1 bis co. 1 del C.G.S. così come i deferiti Valter Sterlocchi ed Antonio Giarratana, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della società U.S. Ardenno Buglio. Nella determinazione delle sanzioni si dovrà tenere in considerazione la particolare situazione venutasi a determinare nei confronti dell'arbitro e causata dalla condotta dei tesserati della società Polisportiva Valmalenco la quale merita comunque di essere censurata. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale, dichiara la responsabilità di Adnan Moustine per violazione dell'art. 1 bis co. 1 del C.G.S. e di Valter Sterlocchi e di Antonio Giarratana per la violazione dell'art. 1 bis co. 1 del C.G.S., nonché della società U.S. Ardenno Buglio, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. e per l’effetto commina a Adnan Moustine anni uno di squalifica, a Valter Sterlocchi mesi due di inibizione, ad Antonio Giarratana mesi due di inibizione ed alla società U.S. Ardenno Buglio Euro 350,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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