COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD SPORTING LANDRIANO – Camp. 1° Categoria Gir. M Gara del 16/10/2016 tra ACD Sporting Landriano / Bastida C.U. n. 24 del CRL datato 20.10.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD SPORTING LANDRIANO - Camp. 1° Categoria Gir. M Gara del 16/10/2016 tra ACD Sporting Landriano / Bastida C.U. n. 24 del CRL datato 20.10.2016 La Società ACD SPORTING LANDRIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, PILLON Nicolò fino al giorno 14/12/2016 per aver tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, sostenendo che la squalifica è eccessiva in relazione alla gravità dei fatti che vengono parzialmente contestati dalla Società reclamante. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo osserva. Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il PILLON Nicolò ha effettivamente raggiunto l’arbitro al termina del gara con fare minaccioso, spingendolo ripetutamente e rivolgendo insulti. Il calciatore seguiva inoltre il direttore di gara negli spogliatoi reiterando proteste e minacce in modo aggressivo. Tale atteggiamento proseguiva inoltre finché l’arbitro non raggiungeva il proprio veicolo. La gravità del comportamento, valutata applicando gli abituali criteri adottati da Questa Corte secondo equità, giustifica la sanzione comminata al PILLON Nicolò dal GS che pertanto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto Corte Sportiva d’Appello Territoriale, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it