COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD ATLETICO CINISELLO Coppa Lombardia 3° Categoria Gir. 34 Gara del 13.10.2016 tra Atletico Cinisello / Rescalda ASD C.U. n. 24 del CRL datato 20.10.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD ATLETICO CINISELLO Coppa Lombardia 3° Categoria Gir. 34 Gara del 13.10.2016 tra Atletico Cinisello / Rescalda ASD C.U. n. 24 del CRL datato 20.10.2016 La società ACD ATLETICO CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 - a seguito di scarsa illuminazione del campo di gioco - sostenendo come la partita si sarebbe comunque potuta disputare, avendo acceso due fari del vicino campo dello stesso centro sportivo. Inoltre la reclamante riferiva come i fari del campo sarebbero risultati funzionanti fino ai giorni precedenti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, nonché alla società AC Rescalda osserva: dal referto arbitrale è emerso come non vi fossero le condizioni per lo svolgimento della gara a causa di scarsa illuminazione. Infatti l'arbitro, prima dell'inizio della gara, verificava che più di metà dei fari di illuminazione risultavano spenti e, in particolare, in una metà campo erano accesi solo due su sei fari. L'arbitro, conseguentemente, riteneva di non poter far iniziare la partita in quanto non vi erano le condizioni. Alla luce di quanto sopra, rilevato come la società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando idonea documentazione e prova di una causa di giustificazione; rilevato che tale prova non è stata data e che l'unico giudice sulla praticabilità del campo, visibilità compresa rimane l'arbitro. Tutto ciò premesso, questa Corte ritenersi corretta la decisione del GS e conseguentemente RIGETTA il reclamo proposto, disponendo l'addebito della relativa tassa.
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