COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 10/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GRUPPO SPORTIVO GORDONA – AMOR SPORTIVA Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 29 del 4-11-16

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 10/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GRUPPO SPORTIVO GORDONA - AMOR SPORTIVA Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 29 del 4-11-16 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Gordona. Tale società con mail non certificata in data 3 Novembre 16 ore 09,39 inviata alla delegazione di Sondrio ed alla delegazione di Milano che ha provveduto a trasmetterla allo scrivente: peraltro mail non sottoscritta invia “ la cronaca di quanto successo ieri sera 28-10-16 presso la palestra di Gordona”. Successivamente con raccomandata inviata dall’ufficio postale di Morbegno in data 4-11-16 ore 16,26 invia motivazioni comunicando che la gara in oggetto è l’unica rinviata, senza motivazione, tra quelle giocate e che è stata giocata a Morbegno gara con squadra di Vimercate e a Mariano gara con squadre della Valtellina. Peraltro con nota del 3.Novembre 2016 il responsabile regionale del calcio a cinque comunica che ha ritenuto di rinviare la gara a seguito della comunicazione da parte della società Amor Sportiva che i componenti della propria squadra erano bloccati sulla SS 36 a causa della chiusura della medesima per il crollo dei un ponte in località Annone Brianza. Dato atto che il direttore di gara sul rapporto e con successivo supplemento in data 4 novembre 2016, comunica che, giunto in palestra veniva informato dagli stessi dirigenti della società Gordona che la squadra avversaria era bloccata sulla SS 36; che per tal motivo riteneva di chiamare a mezzo telefono il referente del calcio a cinque che gli comunicava che la gara era rinviata d'ufficio e di ciò informava la società Gordona. Dato atto che la società Amor Sportiva con nota del 3 novembre 2016 comunica che la comitiva dei propri calciatori composta da pulmino ed auto private a causa della chiusura della SS 36 è rimasta bloccata e non ha potuto raggiungere la destinazione di Gordona. Richiamata la nota del responsabile regionale del calcio a cinque che in costanza della chiusura della statale 36 ha ritenuto di rinviare la gara. Dato atto che come notorio effettivamente nella data della disputa della gara verso le ore 17,30 si è verificato un tragico incidente che ha comportato gravi disagi e code oltre alla totale chiusura della viabilità sulla statale 36. Visto l'art 17 del CGS e 54 delle NOIF e ritenuto sussistere causa di forza maggiore dovuto al tragico avvenimento che ha comportato la ben nota chiusura della SS 36 e conseguentemente l'impedimento per la società viaggiante di raggiungere la propria destinazione, situazione che ha determinato il responsabile regionale del calcio a cinque a disporre il rinvio della gara in questione P.Q.S. Dispone La disputa della gara a cura del CRL. Di addebitare alla reclamante la relativa tassa reclamo, se non versata.
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